Art. 21 
 
 
                          Organi e statuto 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia: 
    a) il Direttore generale; 
    b) il Comitato di indirizzo; 
    c) il Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Entro (( sessanta )) giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto, il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro
delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo  economico,  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  con
il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo  avviso  pubblico,
il  Direttore  generale  tra  persone  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica  e
in possesso di una documentata esperienza di  elevato  livello  nella
gestione di processi di innovazione. 
  3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante  dell'Agenzia,
la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  approvato
lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla  nomina  del  Direttore
generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi  previsti
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, in quanto  compatibili  con  il  presente  decreto.  Lo  Statuto
prevede  che  il  Comitato  di   indirizzo   sia   composto   da   un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  un
rappresentante   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  un  rappresentante  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero
dell'economia  e  finanze  e  due  rappresentanti   designati   dalla
Conferenza  Unificata,  ((  tutti  in  possesso  dei   requisiti   di
qualificazione professionale di cui al comma  2.  Ai  componenti  del
Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso di spese )). Con lo statuto sono altresi' disciplinate  le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
Comitato di indirizzo e le  modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei
Revisori, (( composto da tre membri )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 
              (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a   norma
          dell'art. 11 della L. 15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30   agosto   1999,   n.   203,
          supplemento ordinario: 
              «Art.8. L'ordinamento. 
              1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
          del presente  decreto  legislativo,  svolgono  attivita'  a
          carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          presidente  del  consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».