Art. 21 
 
 
Esercizio   professionale   effettivo,   continuativo,   abituale   e
prevalente e revisione degli albi,  degli  elenchi  e  dei  registri;
            obbligo di iscrizione alla previdenza forense 
 
  1.  La   permanenza   dell'iscrizione   all'albo   e'   subordinata
all'esercizio della  professione  in  modo  effettivo,  continuativo,
abituale  e  prevalente,  salve  le  eccezioni  previste   anche   in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita' di
accertamento  dell'esercizio  effettivo,  continuativo,  abituale   e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le  modalita'
per la reiscrizione sono disciplinate  con  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite,  con
esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 
  2. Il consiglio dell'ordine, con regolarita' ogni tre anni,  compie
le verifiche necessarie  anche  mediante  richiesta  di  informazione
all'ente previdenziale. 
  3. Con la stessa periodicita', il consiglio dell'ordine  esegue  la
revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di  conseguenza.
Della revisione e dei suoi risultati e' data notizia al CNF. 
  4. La mancanza della effettivita', continuativita',  abitualita'  e
prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se  non  sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.  La  procedura  deve
prevedere il contraddittorio con  l'interessato,  che  dovra'  essere
invitato  a  presentare  osservazioni  scritte  e,  se  necessario  o
richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri
di cui all'articolo 17, comma 12. 
  5. Qualora il consiglio  dell'ordine  non  provveda  alla  verifica
periodica  dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale   e
prevalente o compia la revisione con numerose e gravi  omissioni,  il
CNF nomina uno o piu' commissari, scelti tra gli avvocati con piu' di
venti  anni  di  anzianita'  anche  iscritti  presso  altri   ordini,
affinche'  provvedano  in  sostituzione.  Ai  commissari  spetta   il
rimborso delle spese di viaggio  e  di  soggiorno  e  una  indennita'
giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennita' sono a carico del
consiglio dell'ordine inadempiente. 
  6.  La  prova   dell'effettivita',   continuita',   abitualita'   e
prevalenza non e' richiesta, durante il periodo della carica, per gli
avvocati componenti di organi con funzioni legislative  o  componenti
del Parlamento europeo. 
  7.  La  prova   dell'effettivita',   continuita',   abitualita'   e
prevalenza non e', in ogni caso, richiesta: 
    a) alle donne avvocato in maternita' e nei primi due anni di vita
del bambino o, in caso di  adozione,  nei  successivi  due  anni  dal
momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresi',  agli
avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; 
    b) agli avvocati che dimostrino di essere  affetti  o  di  essere
stati  affetti  da  malattia  che  ne  ha  ridotto   grandemente   la
possibilita' di lavoro; 
    c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita' di  assistenza
continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da  malattia
qualora sia stato accertato che da essa  deriva  totale  mancanza  di
autosufficienza. 
  8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale  iscrizione  alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 
  9. La Cassa nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense,  con
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso
di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
eventuali condizioni temporanee di esenzione  o  di  diminuzione  dei
contributi per  soggetti  in  particolari  condizioni  e  l'eventuale
applicazione del regime contributivo. 
  10. Non e' ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza
se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza forense.