Art. 21 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  i  dati  sulla  contrattazione
                             collettiva 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari
per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali,
che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni
autentiche. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto
legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita'
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste
dei cittadini. 
 
          Note all'art. 21: 
              Si riporta il testo degli articoli 40-bis, commi 1 e 3,
          e 47, comma 8, del citato decreto legislativo  n.  165  del
          2001: 
              «Art. 40-bis. (Controlli in materia  di  contrattazione
          integrativa) 
              1. Il controllo sulla compatibilita'  dei  costi  della
          contrattazione collettiva  integrativa  con  i  vincoli  di
          bilancio e quelli derivanti dall'applicazione  delle  norme
          di legge, con  particolare  riferimento  alle  disposizioni
          inderogabili   che   incidono   sulla   misura   e    sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal
          collegio dei revisori dei conti,  dal  collegio  sindacale,
          dagli uffici centrali di bilancio o dagli  analoghi  organi
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai  contratti
          integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
          vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano  le
          disposizioni di cui  all'articolo  40,  comma  3-quinquies,
          sesto periodo. 
              (Omissis). 
              3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma  2,  inviano  entro  il  31  maggio  di  ogni   anno,
          specifiche  informazioni  sui  costi  della  contrattazione
          integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
          al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
          allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,  d'intesa
          con la Corte dei conti e con la  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali
          informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
          vincoli finanziari in ordine  sia  alla  consistenza  delle
          risorse  assegnate   ai   fondi   per   la   contrattazione
          integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei  fondi
          e  della  spesa   derivante   dai   contratti   integrativi
          applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
          criteri improntati alla premialita', al riconoscimento  del
          merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
          della performance  individuale,  con  riguardo  ai  diversi
          istituti  finanziati  dalla   contrattazione   integrativa,
          nonche'  a  parametri  di  selettivita',  con   particolare
          riferimento alle progressioni economiche.  Le  informazioni
          sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando  le
          ipotesi di  responsabilita'  eventualmente  ravvisabili  le
          utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
          V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.» 
              «Art. 47. (Procedimento di contrattazione collettiva) 
              (Omissis). 
              8. I contratti e accordi collettivi nazionali,  nonche'
          le eventuali  interpretazioni  autentiche  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  oltre
          che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 
              (Omissis).».