(Convenzione-Articolo 21)
                             Articolo 21 
 
                       STUDENTI ED APPRENDISTI 
 
1.  Le  somme  provenienti  dall'estero  che  uno   studente   o   un
apprendista, il quale e', o era, immediatamente prima di  recarsi  in
uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente, e che
soggiorna nel primo Stato contraente al solo  scopo  di  compiervi  i
suoi studi o  di  attendere  alla  propria  formazione  di  carattere
tecnico, professionale, o aziendale, riceve per sopperire alle  spese
di mantenimento, di istruzione o  di  formazione  professionale  o  a
titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione,  non
sono imponibili in questo Stato  per  un  periodo  di  tempo  che  e'
ragionevolmente o usualmente necessario per completare l'istruzione o
l'apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godra'  dei
benefici  previsti  dal  presente  paragrafo  per  piu'  di  5   anni
dall'inizio di tale istruzione o apprendistato. 
2.  Le  remunerazioni  pagate   a   uno   studente   o   apprendista,
rispettivamente, per i servizi resi nell'altro Stato contraente  sono
esenti da imposta in detto altro Stato per un periodo  di  2  anni  a
condizione che tali  servizi  siano  connessi  al  suo  mantenimento,
istruzione o formazione professionale.