Art. 21 
 
                 Disposizioni concernenti RAI S.p.A. 
 
  1. All'articolo  17  della  legge  3  maggio  2004,  n.  112,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
  «p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a  livello
regionale attraverso la presenza  in  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma di proprie redazioni e strutture  adeguate  alle  specifiche
produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);»; )) 
  b) il comma 3 e' soppresso; 
  (( b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di  cui  al  comma  2,
lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e  contabile  in
relazione  all'adempimento  degli  obblighi  di   pubblico   servizio
affidati  alle  stesse  e  fungono  anche  da  centro  di  produzione
decentrato per le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli
strumenti linguistici locali. 
  3-ter. Con la convenzione stipulata tra la societa'  concessionaria
e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti  e  gli
obblighi  relativi,  in  particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle
trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza
e  la  responsabilita'  nell'utilizzo  del   finanziamento   pubblico
provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca
e ladina e' data rappresentazione in apposito  centro  di  costo  del
bilancio della societa' concessionaria.  Le  spese  per  la  sede  di
Bolzano sono assunte dalla provincia  autonoma  di  Bolzano,  tenendo
conto dei proventi del canone di cui  all'articolo  18.  L'assunzione
degli oneri per l'esercizio delle  funzioni  relative  alla  sede  di
Bolzano avviene mediante le  risorse  individuate  dall'articolo  79,
comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo  non  superiore
ad euro 10.313.000 annui. Gli  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti
dalla predetta convenzione  rimangono  esclusivamente  a  carico  del
bilancio della provincia autonoma di Bolzano». )) 
  2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da  parte
di RAI S.p.a., le sedi regionali  o,  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad
operare in regime di autonomia finanziaria e contabile  in  relazione
all'attivita' di adempimento  degli  obblighi  di  pubblico  servizio
affidati alle stesse. 
  (( 3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione  e  del
riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla
RAI S.p.A., la Societa' puo' procedere  alla  cessione  sul  mercato,
secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie, di quote di  Rai
Way, garantendo la continuita' del servizio erogato. )) Le  modalita'
di alienazione  sono  individuate  con  decreto  del  Presidente  del
consiglio  dei   ministri   adottato   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico. 
  4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo, di cui all'articolo  27,  comma  8,  primo  periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno  2014,
di euro 150 milioni. 
  (( 4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico  di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  le  parole:  «la
costituzione di una societa' per» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  17  della  legge  3
          maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia
          di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della
          RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al
          Governo   per   l'emanazione   del   testo   unico    della
          radiotelevisione", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. Definizione dei compiti del servizio pubblico
          generale radiotelevisivo. 
              1. Il servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  e'
          affidato per concessione a una societa' per azioni, che  lo
          svolge sulla base di un  contratto  nazionale  di  servizio
          stipulato  con  il  Ministero  delle  comunicazioni  e   di
          contratti di servizio regionali e, per le province autonome
          di Trento e di  Bolzano,  provinciali,  con  i  quali  sono
          individuati  i  diritti  e  gli  obblighi  della   societa'
          concessionaria. Tali  contratti  sono  rinnovati  ogni  tre
          anni. 
              2. Il servizio pubblico  generale  radiotelevisivo,  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce: 
              a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive  e
          radiofoniche   di   pubblico   servizio   della    societa'
          concessionaria  con  copertura  integrale  del   territorio
          nazionale, per quanto consentito dallo stato della  scienza
          e della tecnica; 
              b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive
          e radiofoniche dedicate  all'educazione,  all'informazione,
          alla formazione, alla promozione culturale, con particolare
          riguardo  alla   valorizzazione   delle   opere   teatrali,
          cinematografiche, televisive, anche in lingua originale,  e
          musicali  riconosciute  di   alto   livello   artistico   o
          maggiormente innovative; tale numero  di  ore  e'  definito
          ogni tre  anni  con  deliberazione  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore  sono
          escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; 
              c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera
          b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie,  anche
          di maggiore ascolto, e su tutti i  programmi  televisivi  e
          radiofonici; 
              d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e  secondo
          le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti  e
          dei gruppi rappresentati in Parlamento  e  in  assemblee  e
          consigli regionali, delle organizzazioni associative  delle
          autonomie   locali,   dei   sindacati   nazionali,    delle
          confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e
          delle associazioni politici e culturali, delle associazioni
          nazionali   del   movimento   cooperativo    giuridicamente
          riconosciute,  delle  associazioni  di  promozione  sociale
          iscritte nei registri nazionale  e  regionali,  dei  gruppi
          etnici e linguistici e  degli  altri  gruppi  di  rilevante
          interesse sociale che ne facciano richiesta; 
              e) la costituzione di una societa' per  la  produzione,
          la   distribuzione   e   la   trasmissione   di   programmi
          radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla  conoscenza  e
          alla  valorizzazione  della   lingua,   della   cultura   e
          dell'impresa  italiane   attraverso   l'utilizzazione   dei
          programmi  e  la  diffusione   delle   piu'   significative
          produzioni del panorama audiovisivo nazionale; 
              f)  la  diffusione  di  trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive in lingua tedesca  e  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Bolzano, in  lingua  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Trento,  in  lingua  francese  per  la  regione
          autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per  la  regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
              g) la trasmissione gratuita dei  messaggi  di  utilita'
          sociale ovvero di interesse pubblico  che  siano  richiesti
          dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   e   la
          trasmissione  di  adeguate  informazioni  sulla  viabilita'
          delle strade e delle autostrade italiane; 
              h) la trasmissione, in orari appropriati, di  contenuti
          destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
          esigenze  e  della  sensibilita'  della  prima  infanzia  e
          dell'eta' evolutiva; 
              i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e
          televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; 
              l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per
          cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere
          europee,  ivi  comprese  quelle  realizzate  da  produttori
          indipendenti; tale quota trova applicazione a  partire  dal
          contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata  in
          vigore della presente legge; 
              m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente
          legge   delle   infrastrutture    per    la    trasmissione
          radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; 
              n) la realizzazione di servizi interattivi digitali  di
          pubblica utilita'; 
              o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario
          previsti dall'articolo 8, comma 6,  della  legge  6  agosto
          1990, n. 223; 
              p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella
          a livello regionale  attraverso  la  presenza  in  ciascuna
          regione  e  provincia  autonoma  di  proprie  redazioni   e
          strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto
          di quanto previsto alla lettera f); 
              q) l'adozione di idonee misure di tutela delle  persone
          portatrici   di   handicap   sensoriali    in    attuazione
          dell'articolo 4, comma 2; 
              r) la valorizzazione e il potenziamento dei  centri  di
          produzione decentrati, in particolare per le  finalita'  di
          cui alla lettera b) e per le esigenze di  promozione  delle
          culture e degli strumenti linguistici locali; 
              s) la realizzazione  di  attivita'  di  insegnamento  a
          distanza. 
              3. (Soppresso). 
              3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di  cui  al
          comma  2,  lettera  f),  mantengono   la   loro   autonomia
          finanziaria e contabile in relazione all'adempimento  degli
          obblighi  di  pubblico  servizio  affidati  alle  stesse  e
          fungono anche da centro di  produzione  decentrato  per  le
          esigenze di promozione  delle  culture  e  degli  strumenti
          linguistici locali. 
              3-ter. Con la convenzione  stipulata  tra  la  societa'
          concessionaria e la  provincia  autonoma  di  Bolzano  sono
          individuati  i  diritti  e  gli   obblighi   relativi,   in
          particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle   trasmissioni
          radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza  e
          la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
          provinciale, dei costi di  esercizio  per  il  servizio  in
          lingua  tedesca  e  ladina  e'  data  rappresentazione   in
          apposito  centro  di  costo  del  bilancio  della  societa'
          concessionaria. Le  spese  per  la  sede  di  Bolzano  sono
          assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo  conto
          dei  proventi  del   canone   di   cui   all'articolo   18.
          L'assunzione degli oneri  per  l'esercizio  delle  funzioni
          relative alla sede di Bolzano avviene mediante  le  risorse
          individuate dall'articolo 79,  comma  1,  lettera  c),  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  nell'importo   non
          superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori
          oneri  derivanti  dalla  predetta   convenzione   rimangono
          esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della   provincia
          autonoma di Bolzano. 
              4. Con deliberazione adottata  d'intesa  dall'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni e  dal  Ministro  delle
          comunicazioni  prima  di  ciascun  rinnovo  triennale   del
          contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida
          sul  contenuto  degli  ulteriori  obblighi   del   servizio
          pubblico generale radiotelevisivo,  definite  in  relazione
          allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e  alle
          mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 
              5. Alla societa' cui e' affidato  mediante  concessione
          il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito
          lo  svolgimento,   direttamente   o   attraverso   societa'
          collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse
          alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre
          attivita'  correlate,  purche'  esse   non   risultino   di
          pregiudizio al migliore svolgimento  dei  pubblici  servizi
          concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale". 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          27  della  legge  23  dicembre   199,   n.   488,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000)": 
              "8.  Il  canone  di  abbonamento  alle   radioaudizioni
          circolari e alla televisione e' attribuito per intero  alla
          concessionaria del servizio  pubblico  radiotelevisivo,  ad
          eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa
          Cecilia. Il secondo periodo del comma  8  dell'articolo  17
          della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  come  sostituito
          dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, e' soppresso". 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  45  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  "Testo
          unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", come
          modificato dalla presente legge: 
              "2. Il servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  ai
          sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce: 
              a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive  e
          radiofoniche   di   pubblico   servizio   della    societa'
          concessionaria  con  copertura  integrale  del   territorio
          nazionale, per quanto consentito dallo stato della  scienza
          e della tecnica; 
              b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive
          e radiofoniche dedicate  all'educazione,  all'informazione,
          alla formazione, alla promozione culturale, con particolare
          riguardo  alla   valorizzazione   delle   opere   teatrali,
          cinematografiche, televisive, anche in lingua originale,  e
          musicali  riconosciute  di   alto   livello   artistico   o
          maggiormente innovative; tale numero  di  ore  e'  definito
          ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'; dal computo
          di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento
          per i minori; 
              c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera
          b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie,  anche
          di maggiore ascolto, e su tutti i  programmi  televisivi  e
          radiofonici; 
              d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e  secondo
          le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti  e
          dei gruppi rappresentati in Parlamento  e  in  assemblee  e
          consigli regionali, delle organizzazioni associative  delle
          autonomie   locali,   dei   sindacati   nazionali,    delle
          confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e
          delle associazioni politici e culturali, delle associazioni
          nazionali   del   movimento   cooperativo    giuridicamente
          riconosciute,  delle  associazioni  di  promozione  sociale
          iscritte nei registri nazionale  e  regionali,  dei  gruppi
          etnici e linguistici e  degli  altri  gruppi  di  rilevante
          interesse sociale che ne facciano richiesta; 
              e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di
          programmi  radiotelevisivi  all'estero,  finalizzati   alla
          conoscenza  e  alla  valorizzazione  della  lingua,   della
          cultura e dell'impresa italiane attraverso  l'utilizzazione
          dei programmi e  la  diffusione  delle  piu'  significative
          produzioni del panorama audiovisivo nazionale; 
              f) la  effettuazione  di  trasmissioni  radiofoniche  e
          televisive in lingua tedesca  e  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Bolzano, in  lingua  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Trento,  in  lingua  francese  per  la  regione
          autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per  la  regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
              g) la trasmissione gratuita dei  messaggi  di  utilita'
          sociale ovvero di interesse pubblico  che  siano  richiesti
          dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   e   la
          trasmissione  di  adeguate  informazioni  sulla  viabilita'
          delle strade e delle autostrade italiane; 
              h) la trasmissione, in orari appropriati, di  contenuti
          destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
          esigenze  e  della  sensibilita'  della  prima  infanzia  e
          dell'eta' evolutiva; 
              i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e
          televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; 
              l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per
          cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere
          europee,  ivi  comprese  quelle  realizzate  da  produttori
          indipendenti; tale quota trova applicazione a  partire  dal
          contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; 
              m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge  3
          maggio  2004,  n.  112,   delle   infrastrutture   per   la
          trasmissione  radiotelevisiva  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica digitale; 
              n) la realizzazione di servizi interattivi digitali  di
          pubblica utilita'; 
              o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario
          previsti dall'articolo 38; 
              p) l'articolazione della societa' concessionaria in una
          o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e,  per
          la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              q) l'adozione di idonee misure di tutela delle  persone
          portatrici   di   handicap   sensoriali    in    attuazione
          dell'articolo 32, comma 3; 
              r) la valorizzazione e il potenziamento dei  centri  di
          produzione decentrati, in particolare per le  finalita'  di
          cui alla lettera b) e per le esigenze di  promozione  delle
          culture e degli strumenti linguistici locali; 
              s) la realizzazione  di  attivita'  di  insegnamento  a
          distanza.".