Art. 21 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  regolamento,  con  decreto  del  Ministro,  di  natura  non
regolamentare, ai sensi dell'articolo  17  comma  4-bis,  lettera  e)
della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Direttori
generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali. 
  2. Con il decreto di cui al comma precedente si provvede, altresi',
al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo
economico in applicazione dei criteri di cui  all'articolo  2,  comma
10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7
agosto 2012, n. 135, assicurando  concentrazione,  semplificazione  e
unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche. 
  3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non
generale, di cui alla Tabella A, possono  essere  attribuiti  fino  a
nove incarichi  presso  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di  valutazione  della
performance-OIV. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'articolo  17  comma  4-bis,  lettera  e)
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400  recante:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri": 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              [...] 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali." 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 10, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge
          7 agosto 2012. n. 135: 
              "10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165."