Art. 21 Uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Direttori generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali. 2. Con il decreto di cui al comma precedente si provvede, altresi', al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche. 3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a nove incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.
Note all'art. 21: - Si riporta l'articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: [...] e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali." - Si riporta l'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge 7 agosto 2012. n. 135: "10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."