Art. 21 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo
7, comma 1, e 9, comma 2, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore  che  immette  sul  mercato   una   AEE   priva   della
documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che immette sul mercato una AEE priva  della  marcatura
CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  euro
a 50.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che non ottempera al provvedimento di  divieto  emanato
ai sensi dell'articolo  20,  comma  5,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette
a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000  euro  a  30.000
euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera  agli  obblighi  di
cui  all'articolo  12,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 6 si applica anche al mandatario  che  non  ottempera
agli obblighi dell'articolo 8, comma 3. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  fabbricante  che  non
ottempera  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  7,   comma   4,   e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo  9,
comma 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  fabbricante  che  non
ottempera  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  7,   comma   6,   e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo  9,
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non
ottempera  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  7,   comma   8,   e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo  9,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro. 
  12. Le sanzioni amministrative di cui  al  presente  articolo  sono
irrogate  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura territorialmente competente.