Art. 21 
 
 
                      Istruttoria della domanda 
 
  1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori  necessari  anche
attraverso gli organi di polizia e puo' avvalersi della  facolta'  di
richiedere   all'autorita'   giudiziaria   competente   copia   della
documentazione di cui  all'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, alle condizioni  e  nei  limiti  ivi  indicati.
Qualora siano in corso le indagini preliminari,  il  prefetto  chiede
immediatamente il parere del pubblico ministero competente. 
  2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del  danno  subito,  il
prefetto  puo'  avvalersi,  altresi',  della  collaborazione  e   del
supporto di funzionari tecnici di amministrazioni  od  enti  pubblici
ovvero, valutatane la necessita' d'intesa con il Commissario  per  il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di  consulenti
scelti fra gli  iscritti  all'albo  dei  consulenti  tecnici  di  cui
all'articolo 13  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
procedura civile. Il relativo compenso e' posto a carico  del  Fondo,
in ragione dell'oggetto della domanda, ed e' erogato  da  Consap,  in
base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo
civile. 
  3. Il  prefetto,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie,  ivi
comprese  quelle   relative   all'accertamento   sanitario   di   cui
all'articolo 22, invia  al  Comitato  di  solidarieta'  antiracket  e
antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di  presentazione
o  di  ricevimento  della  domanda,  un  dettagliato  rapporto  sulla
sussistenza dei presupposti e delle  condizioni  per  la  concessione
dell'elargizione e del mutuo nonche' sull'entita' del  danno  subito,
comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi
di particolare complessita' dell'istruttoria, il termine e' prorogato
di 30 giorni. 
  4. Nei casi di richiesta  di  provvisionale  di  elargizione  o  di
mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro  30
giorni dal ricevimento della  domanda,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si trascrive il testo dell'art. 17,  comma  3,  della
          citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: 
              "Art. 17. (Provvisionale). - 
              (Omissis). 
              3. Qualora risulti  indispensabile  per  l'accertamento
          dei presupposti e  delle  condizioni  dell'elargizione,  il
          prefetto e il  Comitato  di  cui  all'articolo  19  possono
          ottenere dall'autorita'  giudiziaria  competente  copie  di
          atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti  il
          fatto delittuoso  che  ha  causato  il  danno.  L'autorita'
          giudiziaria provvede senza  ritardo  e  puo'  rigettare  la
          richiesta con decreto motivato. Le copie e le  informazioni
          acquisite ai sensi del presente articolo sono  coperte  dal
          segreto d'ufficio e sono custodite  e  trasmesse  in  forme
          idonee ad assicurare la massima riservatezza." 
              (Omissis).". 
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo   13   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie: 
              "Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici). 
              Presso  ogni  tribunale  e'  istituito  un   albo   dei
          consulenti tecnici (c.p.c.61). 
              L'albo e' diviso in categorie. 
              Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 
                1. medico-chirurgica; 
                2. industriale; 
                3. commerciale; 
                4. agricola; 
                5. bancaria; 
                6. assicurativa.". 
               - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma  2,  della
          citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 17. (Provvisionale). 
              (Omissis). 
              2. Agli effetti di quanto  previsto  nel  comma  1,  il
          Comitato di cui all'articolo 19  acquisisce,  entro  trenta
          giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del  prefetto
          della  provincia  nel  cui  territorio  si  e'   verificato
          l'evento denunciato, un  rapporto  iniziale  in  ordine  ai
          presupposti e  alle  condizioni  dell'elargizione.  L'esito
          dell'istanza deve essere definito  in  ogni  caso,  dandone
          comunicazione all'interessato,  entro  novanta  giorni  dal
          ricevimento della domanda." 
              (Omissis).".