Art. 21 Istruttoria della domanda 1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e puo' avvalersi della facolta' di richiedere all'autorita' giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente. 2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la necessita' d'intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti scelti fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso e' posto a carico del Fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed e' erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile. 3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 22, invia al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche' sull'entita' del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessita' dell'istruttoria, il termine e' prorogato di 30 giorni. 4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Note all'art. 21: - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: "Art. 17. (Provvisionale). - (Omissis). 3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza." (Omissis).". - Si trascrive il testo dell'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie: "Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici). Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici (c.p.c.61). L'albo e' diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 17. (Provvisionale). (Omissis). 2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda." (Omissis).".