Art. 21 
 
                (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.) 
 
  1. All'articolo  17  della  legge  3  maggio  2004,  n.  112,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita  dalla  seguente:  "p)
l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto
di quanto previsto alla lettera f);"; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
  2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da  parte
di RAI S.p.a., le sedi regionali  o,  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad
operare in regime di autonomia finanziaria e contabile  in  relazione
all'attivita' di adempimento  degli  obblighi  di  pubblico  servizio
affidati alle stesse. 
  3. Ai fini  dell'efficientamento,  della  razionalizzazione  e  del
riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla
RAI S.p.A., la Societa' puo' cedere sul  mercato,  secondo  modalita'
trasparenti e non discriminatorie,  quote  di  societa'  partecipate,
garantendo la continuita' del servizio erogato. In caso  di  cessione
di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,
le  modalita'  di  alienazione  sono  individuate  con  decreto   del
Presidente del  consiglio  dei  ministri  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico. 
  4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo, di cui all'articolo  27,  comma  8,  primo  periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno  2014,
di euro 150 milioni.