ART. 21 
 
    (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie) 
 
  1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, dopo le parole: "sistemi multilaterali di  negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime," sono aggiunte  le  seguenti:
"o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu'  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58"; 
  2. Il comma 9-bis dell'articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: 
  "9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli
similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o  in  uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito  in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote  siano
detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.".