Art. 21 
 
 
        Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Presso il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' istituito il Comitato congiunto per la cooperazione
allo sviluppo. 
  2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  o  dal   vice   ministro   della
cooperazione allo sviluppo ed e' composto dal direttore generale  per
la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia.  Ad  esso
partecipano, senza diritto di voto, i responsabili  delle  rispettive
strutture competenti  in  relazione  alle  questioni  all'ordine  del
giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
o di altre  amministrazioni,  qualora  siano  trattate  questioni  di
rispettiva competenza. Quando si trattano questioni  che  interessano
anche le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ad
esso partecipano altresi', senza diritto di voto,  un  rappresentante
della Conferenza delle regioni e delle province autonome e,  per  gli
ambiti di competenza  degli  enti  locali,  un  rappresentante  delle
associazioni  rappresentative  dei  medesimi.  La  partecipazione  al
Comitato non  da'  luogo  a  compensi,  rimborsi  spese,  gettoni  di
presenza od emolumenti comunque denominati. 
  3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo  approva
tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni
di euro, delibera le singole iniziative da finanziare  a  valere  sul
fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli  8  e
27, definisce la programmazione annuale con  riferimento  a  Paesi  e
aree di intervento e svolge ogni  altra  funzione  specificata  dalla
presente legge o dai suoi regolamenti  attuativi.  Le  iniziative  di
importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato. 
  4. Al funzionamento del  Comitato  congiunto  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.