(( Art. 21-bis 
 
 
          Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione 
 
  1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono  o  che  hanno
corrisposto nell'anno 2015 il compenso  agli  avvocati  abilitati  ad
assisterli nel procedimento di negoziazione assistita  ai  sensi  del
capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,  n.  162,  nonche'  alle
parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto,  nel  medesimo
periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al  capo  I
del medesimo decreto, e' riconosciuto,  in  caso  di  successo  della
negoziazione, ovvero  di  conclusione  dell'arbitrato  con  lodo,  un
credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250
euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e la documentazione  da
esibire a  corredo  della  richiesta  del  credito  di  imposta  e  i
controlli sull'autenticita' della stessa. 
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro  il
30  aprile  dell'anno  2016,  l'importo  del   credito   di   imposta
effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti  di
cui ai capi I e II del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
determinato  in  misura  proporzionale  alle  risorse   stanziate   e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 
  4. Il credito di imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile a decorrere dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al  comma  3  del  presente
articolo, in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
nonche', da parte delle persone fisiche non titolari  di  redditi  di
impresa o di  lavoro  autonomo,  in  diminuzione  delle  imposte  sui
redditi. Il credito di  imposta  non  da'  luogo  a  rimborso  e  non
concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, ne' del valore della produzione netta ai  fini  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Il citato decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.
          212. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              In vigore dal 18 luglio 2012 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) (soppressa) 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis (soppresso)". 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma  5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 e successive modificazioni  (Approvazione  del
          testo unico delle imposte sui redditi [Testo  post  riforma
          2004]): 
              "Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004] 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15." 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa [Testo post riforma 2004] 
              Commi da 1. a 4. (omissis) 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              Commi da 6. a 9. (omissis)". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  96  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "Art. 1 
              Comma 96 
              In vigore dal 1 gennaio 2015 
              96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un
          fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro  per  l'anno
          2015, di 90 milioni di  euro  per  l'anno  2016  e  di  120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017,  per  il
          recupero  di  efficienza  del  sistema  giudiziario  e   il
          potenziamento  dei  relativi  servizi,   nonche'   per   il
          completamento del processo telematico.".