(( Art. 21-quinquies 
 
 
            Disposizioni in materia di uffici giudiziari 
 
  1. Al fine di favorire  la  piena  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, fino al 31 dicembre  2015,  per  le  attivita'  di  custodia,
telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza  svolte
dal personale  dei  comuni  gia'  distaccato,  comandato  o  comunque
specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i  medesimi
uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti
dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o  convenzioni
da  concludere  in  sede  locale,  autorizzati  dal  Ministero  della
giustizia, in applicazione e nei limiti  di  una  convenzione  quadro
previamente  stipulata   tra   il   Ministero   della   giustizia   e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo
criteri  di  economicita'   della   spesa,   i   parametri   per   la
quantificazione del corrispettivo dei  servizi  di  cui  al  medesimo
comma 1. 
  3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono  rilasciate  secondo  i
criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e
nei limiti massimi complessivi  del  15  per  cento  della  dotazione
ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1,
comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).