(( Art. 21-octies Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonche' delle finalita' di giustizia, l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di sequestro, come gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. 2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attivita' di impresa non puo' protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro. 3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attivita' aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente. 4. Il piano e' trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attivita' aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro gia' adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data )).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale): "Art. 1. Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. In vigore dal 4 agosto 2013 1. - 2. - 3. (omissis) 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 5. - 5-bis. (omissis)". Il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante: "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2015, n. 153.