Art. 21 
 
 
           Modifica e abrogazione di disposizioni di legge 
         che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi 
 
  1. Al fine di semplificare il sistema normativo  e  i  procedimenti
amministrativi e di dare maggiore impulso al processo  di  attuazione
delle leggi, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
delegato  per  le  riforme  costituzionali  e  i  rapporti   con   il
Parlamento, uno o piu' decreti legislativi  per  l'abrogazione  o  la
modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore  dopo  il  31
dicembre 2011 e fino alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, che prevedono provvedimenti  non  legislativi  di  attuazione.
Nell'esercizio  della  delega  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) individuare,  fra  le  disposizioni  di  legge  che  prevedono
l'adozione di  provvedimenti  attuativi,  quelle  che  devono  essere
modificate  al  solo  fine  di  favorire  l'adozione   dei   medesimi
provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; 
    b) individuare,  fra  le  disposizioni  di  legge  che  prevedono
l'adozione di  provvedimenti  attuativi,  quelle  per  le  quali  non
sussistono  piu'  le  condizioni  per  l'adozione  dei  provvedimenti
medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica; 
    c) garantire la coerenza giuridica, logica  e  sistematica  della
normativa; 
    d) identificare le disposizioni la cui abrogazione  comporterebbe
effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica; 
    e) identificare espressamente le disposizioni  che  costituiscono
adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla   normativa   dell'Unione
europea; 
    f)  assicurare  l'adozione  dei   provvedimenti   attuativi   che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea
e di quelli necessari per  l'attuazione  di  trattati  internazionali
ratificati dall'Italia. 
  2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al  comma  1  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  e
della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri  sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il
termine per l'espressione dei  pareri  cada  nei  trenta  giorni  che
precedono  o  seguono  il  termine  per  l'esercizio  della   delega,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.