Art. 21 Contenuto della nota integrativa (articoli 16, paragrafo 1, lettere a), e); 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), l), n) o), p), q), r) e 28 paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE e articoli 40 e 41 della direttiva 86/635/CEE) 1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica: a) le politiche contabili adottate; b) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'intermediario possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'intermediario, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale e' stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita puo' anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'intermediario di cui trattasi; c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio; f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora; h) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura; i) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate e delle partecipazioni a controllo congiunto: 1) il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), delle singole attivita' o di appropriati raggruppamenti di tali attivita'; 2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato; l) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa'; m) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'; n) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; o) il nome e la sede legale dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato in cui l'impresa e' inclusa in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; p) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. 2. E' consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.