Art. 21 
 
            Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 
 
  1. I richiedenti hanno  accesso  all'assistenza  sanitaria  secondo
quanto previsto dall'articolo 34 del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, fermo  restando  l'applicazione  dell'articolo  35  del
medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione  al  servizio
sanitario nazionale. 
  2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori  figli
di richiedenti protezione internazionale  sono  soggetti  all'obbligo
scolastico, ai sensi dell'articolo  38  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e  accedono  ai  corsi  e  alle  iniziative  per
l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del  medesimo
articolo. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo degli articoli 34, 35  e  38  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              "Art. 34 (Assistenza  per  gli  stranieri  iscritti  al
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  Hanno  l'obbligo  di
          iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno  parita'
          di trattamento e piena  uguaglianza  di  diritti  e  doveri
          rispetto  ai  cittadini   italiani   per   quanto   attiene
          all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in  Italia
          dal servizio  sanitario  nazionale  e  alla  sua  validita'
          temporale: 
                a)  gli  stranieri  regolarmente   soggiornanti   che
          abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
          di  lavoro  autonomo  o  siano  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento; 
                b) gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o  che
          abbiano chiesto il rinnovo del  titolo  di  soggiorno,  per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari, per asilo politico, per  asilo  umanitario,  per
          richiesta di asilo, per attesa adozione,  per  affidamento,
          per acquisto della cittadinanza. 
              2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai  familiari
          a   carico   regolarmente    soggiornanti.    Nelle    more
          dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale  ai  minori
          figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
          e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
          minori iscritti. 
              3.  Lo   straniero   regolarmente   soggiornante,   non
          rientrante tra le categorie indicate nei commi  1  e  2  e'
          tenuto  ad  assicurarsi  contro  il  rischio  di  malattie,
          infortunio  e  maternita'  mediante  stipula  di   apposita
          polizza assicurativa con un istituto assicurativo  italiano
          o  straniero,  valida  sul  territorio  nazionale,   ovvero
          mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale  valida
          anche  per  i  familiari  a  carico.  Per  l'iscrizione  al
          servizio sanitario  nazionale  deve  essere  corrisposto  a
          titolo di partecipazione alle spese un contributo  annuale,
          di  importo  percentuale  pari  a  quello  previsto  per  i
          cittadini  italiani,  sul  reddito  complessivo  conseguito
          nell'anno precedente in Italia  e  all'estero.  L'ammontare
          del contributo e'  determinato  con  decreto  del  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
          inferiore  al  contributo  minimo  previsto   dalle   norme
          vigenti. 
              4.  L'iscrizione  volontaria  al   servizio   sanitario
          nazionale puo' essere altresi' richiesta: 
                a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
          permesso di soggiorno per motivi di studio; 
                b)   dagli   stranieri   regolarmente    soggiornanti
          collocati alla pari,  ai  sensi  dell'accordo  europeo  sul
          collocamento  alla  pari,  adottato  a  Strasburgo  il   24
          novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della
          legge 18 maggio 1973, n. 304. 
              5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4  sono  tenuti  a
          corrispondere  per  l'iscrizione  al   servizio   sanitario
          nazionale,  a  titolo  di  partecipazione  alla  spesa,  un
          contributo annuale forfettario negli importi e  secondo  le
          modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. 
              6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
          lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. 
              7.  Lo  straniero  assicurato  al  servizio   sanitario
          nazionale e' iscritto nella azienda  sanitaria  locale  del
          comune in cui dimora  secondo  le  modalita'  previste  dal
          regolamento di attuazione.". 
              "Art. 35 (Assistenza sanitaria per  gli  stranieri  non
          iscritti al Servizio sanitario  nazionale).  -  1.  Per  le
          prestazioni sanitarie erogate ai  cittadini  stranieri  non
          iscritti al  servizio  sanitario  nazionale  devono  essere
          corrisposte, dai  soggetti  tenuti  al  pagamento  di  tali
          prestazioni,  le  tariffe  determinate  dalle   regioni   e
          province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi  5  e  7,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni. 
              2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
          sanitaria ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a
          trattati   e   accordi    internazionali    bilaterali    o
          multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia. 
              3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi  pubblici  ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque essenziali, ancorche' continuative,  per  malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti: 
                a)  la  tutela  sociale  della  gravidanza  e   della
          maternita', a  parita'  di  trattamento  con  le  cittadine
          italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
          maggio 1978, n. 194,  e  del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
          cittadini italiani; 
                b) la tutela della salute del  minore  in  esecuzione
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  27
          maggio 1991, n. 176; 
                c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
          di  interventi  di  campagne  di   prevenzione   collettiva
          autorizzati dalle regioni; 
                d) gli interventi di profilassi internazionale; 
                e)  la  profilassi,  la  diagnosi  e  la  cura  delle
          malattie  infettive  ed  eventuale  bonifica  dei  relativi
          focolai. 
              4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate  senza
          oneri a carico dei richiedenti  qualora  privi  di  risorse
          economiche   sufficienti,   fatte   salve   le   quote   di
          partecipazione  alla  spesa  a  parita'  con  i   cittadini
          italiani. 
              5. L'accesso alle strutture sanitarie  da  parte  dello
          straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
          comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita',  salvo
          i casi in cui sia obbligatorio il  referto,  a  parita'  di
          condizioni con il cittadino italiano. 
              6. Fermo restando il  finanziamento  delle  prestazioni
          ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali  a  carico  del
          Ministero dell'interno, agli oneri recati  dalle  rimanenti
          prestazioni contemplate nel comma 3,  nei  confronti  degli
          stranieri  privi  di  risorse  economiche  sufficienti,  si
          provvede  nell'ambito  delle   disponibilita'   del   Fondo
          sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione   dei
          programmi riferiti agli interventi di emergenza.". 
              "Art.  38  (Istruzione  degli   stranieri.   Educazione
          interculturale). -  1.  I  minori  stranieri  presenti  sul
          territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
          applicano tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
          partecipazione alla vita della comunita' scolastica. 
              2. L'effettivita' del diritto allo studio e'  garantita
          dallo Stato,  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali  anche
          mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative  per
          l'apprendimento della lingua italiana. 
              3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze
          linguistiche e culturali come valore da porre a  fondamento
          del rispetto reciproco, dello  scambio  tra  le  culture  e
          della  tolleranza;  a  tale  fine  promuove   e   favorisce
          iniziative  volte  alla  accoglienza,  alla  tutela   della
          cultura e della lingua d'origine e  alla  realizzazione  di
          attivita' interculturali comuni. 
              4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3  sono
          realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
          e di una programmazione territoriale  integrata,  anche  in
          convenzione con le associazioni  degli  stranieri,  con  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi   di
          appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 
              5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una
          programmazione territoriale degli interventi,  anche  sulla
          base di convenzioni con  le  Regioni  e  gli  enti  locali,
          promuovono: 
                a) l'accoglienza degli stranieri adulti  regolarmente
          soggiornanti   mediante   l'attivazione   di    corsi    di
          alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; 
                b) la realizzazione di  un'offerta  culturale  valida
          per gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti  che
          intendano conseguire  il  titolo  di  studio  della  scuola
          dell'obbligo; 
                c) la predisposizione di percorsi  integrativi  degli
          studi sostenuti  nel  paese  di  provenienza  al  fine  del
          conseguimento del titolo  dell'obbligo  o  del  diploma  di
          scuola secondaria superiore; 
                d) la realizzazione ed attuazione di corsi di  lingua
          italiana; 
                e) la realizzazione di corsi di formazione anche  nel
          quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
          vigore per l'Italia. 
              6. Le regioni,  anche  attraverso  altri  enti  locali,
          promuovono  programmi  culturali  per  i   diversi   gruppi
          nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
          superiori o istituti universitari.  Analogamente  a  quanto
          disposto per i figli dei  lavoratori  comunitari  e  per  i
          figli degli emigrati italiani che tornano in  Italia,  sono
          attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua  e
          cultura di origine. 
              7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  dettate
          le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con
          specifica indicazione: 
                a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici
          progetti nazionali e locali,  con  particolare  riferimento
          all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana
          nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale ispettivo, direttivo e docente  delle  scuole  di
          ogni ordine e grado e dei  criteri  per  l'adattamento  dei
          programmi di insegnamento; 
                b) dei criteri per il riconoscimento  dei  titoli  di
          studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai
          fini dell'inserimento scolastico,  nonche'  dei  criteri  e
          delle modalita' di  comunicazione  con  le  famiglie  degli
          alunni  stranieri,  anche  con   l'ausilio   di   mediatori
          culturali qualificati; 
                c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
          classi degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per  la
          ripartizione degli alunni  stranieri  nelle  classi  e  per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico; 
                d) dei criteri per la stipula  delle  convenzioni  di
          cui ai commi 4 e 5.".