Art. 21. 
 
 
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di  delegati
regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica) 
 
  1. All'articolo 83 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il secondo comma e' abrogato; 
  b) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «
Dal quarto scrutinio e' sufficiente la  maggioranza  dei  tre  quinti
dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza
dei tre quinti dei votanti ».