Art. 21 
 
Schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
                      dell'impronta ambientale 
 
  1. Al fine di promuovere la competitivita' del  sistema  produttivo
italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad  elevata
qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  lo
schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti,  denominato  «Made  Green  in
Italy». Tale schema  adotta  la  metodologia  per  la  determinazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti  (PEF),  come  definita  nella
raccomandazione 2013/179/UE della Commissione,  del  9  aprile  2013.
Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento dello schema. 
  2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene  conto
delle indicazioni contenute  nella  comunicazione  della  Commissione
europea «Tabella di marcia verso  un'Europa  efficiente  nell'impiego
delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle
concernenti  la  strategia  in  materia  di  consumo   e   produzione
sostenibili. 
  3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui
al comma 1 sono finalizzati a: 
  a) promuovere, con  la  collaborazione  dei  soggetti  interessati,
l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi,  in
grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e,
in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i  prodotti
hanno durante  il  loro  ciclo  di  vita,  anche  in  relazione  alle
prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di  cui
all'articolo 68-bis del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della presente legge; 
  b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo  che
distingue le produzioni italiane, associandovi  aspetti  di  qualita'
ambientale,  anche  nel  rispetto  di  requisiti  di   sostenibilita'
sociale; 
  c) rafforzare la qualificazione ambientale dei  prodotti  agricoli,
attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri  di
produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualita'
del paesaggio; 
  d) garantire l'informazione,  in  tutto  il  territorio  nazionale,
riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti  precedenti,
e in particolare nel progetto relativo allo schema di  qualificazione
ambientale  dei  prodotti  che  caratterizzano  i  cluster   (sistemi
produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il
protocollo d'intesa firmato  il  14  luglio  2011  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello  sviluppo  economico   e   le   regioni   Lombardia,   Liguria,
Emilia-Romagna, Friuli  Venezia  Giulia,  Toscana,  Lazio,  Sardegna,
Marche e Molise. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il
Piano  d'azione  nazionale  in  materia  di  consumo   e   produzione
sostenibili, che integra  le  azioni  previste  al  comma  1,  avendo
riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della
grande distribuzione e del turismo. 
  5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria
nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.