Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
ciascuna amministrazione»; 
  2) alla lettera a) le  parole  «e  finanziati  dall'Amministrazione
medesima  ovvero»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»; 
      3) dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  i
provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni  in  societa'  gia'  costituite,
gestione   delle    partecipazioni    pubbliche,    alienazione    di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo  pubblico
in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione   periodica   delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 
  b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
per ciascuno degli enti»; 
  c) al comma  3,  le  parole  «degli  enti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono  pubblicati  i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e  ai  soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14  e  15»  sono
soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione  interessata»
sono inserite le  seguenti:  «ad  esclusione  dei  pagamenti  che  le
amministrazioni sono tenute  ad  erogare  a  fronte  di  obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da  parte  di  uno
degli enti e societa' indicati nelle categorie di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a c)»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni  di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa',  partecipate  da  amministrazioni  pubbliche,  con   azioni
quotate  in  mercati  regolamentati  italiani  o   di   altri   paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.». 
 
          Note all'art. 21: 
              Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  22.  (Obblighi  di  pubblicazione   dei   dati
          relativi agli  enti  pubblici  vigilati,  e  agli  enti  di
          diritto  privato  in  controllo  pubblico,   nonche'   alle
          partecipazioni in societa' di diritto privato) -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  ciascuna
          amministrazione pubblica aggiorna annualmente: 
              a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,
          istituiti,  vigilati  o  finanziati  dalla  amministrazione
          medesima nonche' di quelli per  i  quali  l'amministrazione
          abbia il potere di nomina degli  amministratori  dell'ente,
          con  l'elencazione  delle  funzioni  attribuite   e   delle
          attivita' svolte in  favore  dell'amministrazione  o  delle
          attivita' di servizio pubblico affidate; 
              b) l'elenco delle societa' di cui detiene  direttamente
          quote  di  partecipazione  anche  minoritaria   indicandone
          l'entita', con l'indicazione delle  funzioni  attribuite  e
          delle attivita' svolte  in  favore  dell'amministrazione  o
          delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
              c) l'elenco degli enti  di  diritto  privato,  comunque
          denominati,   in   controllo   dell'amministrazione,    con
          l'indicazione delle funzioni attribuite e  delle  attivita'
          svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita'  di
          servizio  pubblico  affidate.  Ai   fini   delle   presenti
          disposizioni sono enti  di  diritto  privato  in  controllo
          pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo
          da parte di  amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli  enti
          costituiti o  vigilati  da  pubbliche  amministrazioni  nei
          quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di  una
          partecipazione azionaria, poteri di nomina  dei  vertici  o
          dei componenti  degli  organi  o  quelli  che  ricevono  un
          finanziamento   per   almeno   due   esercizi    finanziari
          consecutivi nell'ultimo triennio; 
              d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano
          i rapporti tra l'amministrazione  e  gli  enti  di  cui  al
          precedente comma; 
              d-bis)  i  provvedimenti  in  materia   di   oneri   di
          motivazione   analitica   e   obblighi   di    dismissione,
          costituzione  di  societa'   a   partecipazione   pubblica,
          acquisto di partecipazioni  in  societa'  gia'  costituite,
          gestione delle  partecipazioni  pubbliche,  alienazione  di
          partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo
          pubblico  in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione
          periodica  delle  partecipazioni  pubbliche,  previsti  dal
          decreto legislativo  adottato  ai  sensi  dell'articolo  18
          della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
          per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)  del
          comma 1  sono  pubblicati  i  dati  relativi  alla  ragione
          sociale,  alla  misura   della   eventuale   partecipazione
          dell'amministrazione, alla durata  dell'impegno,  all'onere
          complessivo a qualsiasi  titolo  gravante  per  l'anno  sul
          bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
          dell'amministrazione   negli   organi   di   governo,    al
          trattamento  economico  complessivo  a  ciascuno  di   essi
          spettante,  ai  risultati  di  bilancio  degli  ultimi  tre
          esercizi  finanziari.  Sono  altresi'  pubblicati  i   dati
          relativi agli incarichi di amministratore  dell'ente  e  il
          relativo trattamento economico complessivo. 
              3.  Nel  sito  dell'amministrazione  e'   inserito   il
          collegamento con i siti istituzionali dei soggetti  di  cui
          al comma 1. 
              4. Nel caso di mancata o incompleta  pubblicazione  dei
          dati relativi agli enti e delle societa' di cui al comma 1,
          e'  vietata  l'erogazione  in  loro  favore  di   somme   a
          qualsivoglia   titolo   da    parte    dell'amministrazione
          interessata   ad   esclusione   dei   pagamenti   che    le
          amministrazioni  sono  tenute  ad  erogare  a   fronte   di
          obbligazioni contrattuali per prestazioni  svolte  in  loro
          favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle
          categorie di cui al comma 1 lettere da a) a c). 
              5. Le amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di
          controllo  promuovono  l'applicazione   dei   principi   di
          trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e  2,  da  parte
          delle societa' direttamente controllate nei confronti delle
          societa'   indirettamente   controllate   dalle    medesime
          amministrazioni. 
              6. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   societa',
          partecipate  da  amministrazioni  pubbliche,   con   azioni
          quotate in mercati regolamentati italiani o di altri  paesi
          dell'Unione europea, e loro controllate.». 
              Per i riferimenti all'articolo 18 della citata legge  7
          agosto 2015, n. 124, si rimanda alle note all'articolo 3.