Art. 21 
 
Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al  rosmarino  e
  alla salvia freschi  destinati  all'alimentazione.  Caso  EU  Pilot
  7292/15/TAXU 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato; 
    b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il
seguente: 
  «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti  o
sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo  stato  vegetativo
di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»; 
    c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in 135.000 euro a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento  della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre
2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 21: 
              - La Tabella A (Elenco dei beni e dei servizi  soggetti
          all'aliquota  IVA  del  5  per  cento)  del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  n.  633/1972  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  modificata
          dalla  presente  legge,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.