(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 21)
Art. 21
(Astensione)
1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le
cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti
anteriori.