(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 21)
 
                               Art. 21 
 
      (Disposizioni particolari per il processo pensionistico) 
 
 
  1. Al processo pensionistico non si applica  l'articolo  149  delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 
 
 
  2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo  comma,  del
codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.