Art. 21 
 
 
Norme finanziarie sulle societa'  partecipate  dalle  amministrazioni
                               locali 
 
  1.  Nel  caso  in  cui   societa'   partecipate   dalle   pubbliche
amministrazioni locali comprese nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  presentino  un
risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni  locali
partecipanti, che adottano la contabilita'  finanziaria,  accantonano
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo  pari  al
risultato  negativo   non   immediatamente   ripianato,   in   misura
proporzionale   alla   quota   di   partecipazione.   Le    pubbliche
amministrazioni  locali  che  adottano  la  contabilita'  civilistica
adeguano il valore della  partecipazione,  nel  corso  dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione  del  patrimonio
netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non  venga
immediatamente ripianato e costituisca perdita  durevole  di  valore.
Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di
esercizio e' quello relativo  a  tale  bilancio.  Limitatamente  alle
societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,
per risultato si intende la  differenza  tra  valore  e  costi  della
produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice  civile.  L'importo
accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita
di esercizio o dismetta la partecipazione o il  soggetto  partecipato
sia posto in liquidazione. Nel caso in  cui  i  soggetti  partecipati
ripianino in tutto o in parte le perdite  conseguite  negli  esercizi
precedenti l'importo accantonato viene  reso  disponibile  agli  enti
partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla  quota  di
partecipazione. 
  2. Gli accantonamenti e  le  valutazioni  di  cui  al  comma  1  si
applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima  applicazione,
per gli anni 2015,  2016  e  2017,  in  presenza  di  adozione  della
contabilita' finanziaria: 
  a) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione  alla
quota di partecipazione,  una  somma  pari  alla  differenza  tra  il
risultato conseguito nell'esercizio precedente e il  risultato  medio
2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il  2014,
del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016;  qualora
il risultato negativo sia peggiore di  quello  medio  registrato  nel
triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata
dalla lettera b); 
  b) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un  risultato  medio  non  negativo  accantona,  in  misura
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25  per
cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento  per
il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 
  3.  Le  societa'  a  partecipazione  di  maggioranza,   diretta   e
indiretta,  delle  pubbliche  amministrazioni  locali   titolari   di
affidamento diretto da parte  di  soggetti  pubblici  per  una  quota
superiore all'80 per cento del valore della produzione, che  nei  tre
esercizi  precedenti  abbiano  conseguito  un   risultato   economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso  dei
componenti degli organi di amministrazione. Il  conseguimento  di  un
risultato economico negativo per  due  anni  consecutivi  rappresenta
giusta causa  ai  fini  della  revoca  degli  amministratori.  Quanto
previsto dal presente  comma  non  si  applica  ai  soggetti  il  cui
risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un  piano  di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge
          31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 14. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2425 del  citato  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 262,  recante  «Approvazione  del
          testo del Codice civile»: 
              «2425. Contenuto del conto economico 
              Il conto economico deve essere redatto  in  conformita'
          al seguente schema: 
              A) Valore della produzione: 
              1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
              2) variazioni delle rimanenze di prodotti in  corso  di
          lavorazione, semilavorati e finiti; 
              3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
              4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
              5) altri ricavi e proventi,  con  separata  indicazione
          dei contributi in conto esercizio. 
              Totale. 
              B) Costi della produzione: 
              6) per materie prime,  sussidiarie,  di  consumo  e  di
          merci; 
              7) per servizi; 
              8) per godimento di beni di terzi; 
              9) per il personale: 
              a) salari e stipendi; 
              b) oneri sociali; 
              c) trattamento di fine rapporto; 
              d) trattamento di quiescenza e simili; 
              e) altri costi; 
                10) ammortamenti e svalutazioni: 
              a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
              b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
              c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
              d)  svalutazioni  dei  crediti   compresi   nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide; 
              11)  variazioni  delle  rimanenze  di  materie   prime,
          sussidiarie, di consumo e merci; 
              12) accantonamenti per rischi; 
              13) altri accantonamenti; 
              14) oneri diversi di gestione. 
              Totale. 
              Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). 
              C) Proventi e oneri finanziari: 
              15)   proventi   da   partecipazioni,   con    separata
          indicazione di quelli relativi  ad  imprese  controllate  e
          collegate e di quelli relativi a controllanti e  a  imprese
          sottoposte al controllo di quest'ultime; 
              16) altri proventi finanziari: 
              a) da  crediti  iscritti  nelle  immobilizzazioni,  con
          separata indicazione di quelli  da  imprese  controllate  e
          collegate  e  di  quelli  da  controllanti  e  da   imprese
          sottoposte al controllo di queste ultime; 
              b) da titoli iscritti nelle  immobilizzazioni  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) da titoli iscritti nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              d)  proventi  diversi  dai  precedenti,  con   separata
          indicazione di quelli da imprese controllate e collegate  e
          di quelli  da  controllanti  e  da  imprese  sottoposte  al
          controllo di queste ultime; 
              17) interessi e altri oneri  finanziari,  con  separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti; 
              17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+
          - 17 bis). 
              D) Rettifiche  di  valore  di  attivita'  e  passivita'
          finanziarie: 
                18) rivalutazioni: 
              a) di partecipazioni; 
              b)   di   immobilizzazioni    finanziarie    che    non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) di titoli iscritti  all'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              d) di strumenti finanziari derivati; 
                19) svalutazioni: 
              a) di partecipazioni; 
              b)   di   immobilizzazioni    finanziarie    che    non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) di titoli iscritti nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              d) di strumenti finanziari derivati. 
              Totale delle rettifiche (18 - 19). 
              Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 
              20)  imposte  sul  reddito  dell'esercizio,   correnti,
          differite e anticipate; 
              21) utile (perdite) dell'esercizio.»