Art. 21 
 
 
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
                    agroalimentari e zootecniche 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui  all'articolo  7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13
settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. 
  2. In favore delle imprese  agricole  ubicate  nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono  destinate
risorse fino all'importo di 1 milione di  euro  per  l'anno  2016,  a
valere sulle disponibilita' residue  gia'  trasferite  all'ISMEA  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma  1068,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, per abbattere,  fino  all'intero  importo,  secondo  il
metodo di calcolo di cui alla  decisione  della  Commissione  Europea
C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni  per  l'accesso
alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo
29 marzo 2004,  n.  102,  nel  rispetto  della  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  3. All'articolo 23  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di  dare  attuazione
alle misure di cui  all'articolo  1  del  regolamento  delegato  (UE)
2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro
e' destinato  alle  aziende  zootecniche  ubicate  nei  Comuni  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti  dal  sisma  del  24
agosto 2016.». 
  4. Al fine  di  perseguire  il  pronto  ripristino  del  potenziale
produttivo danneggiato dal sisma,  di  valorizzare  e  promuovere  la
commercializzazione dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  e  di
sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate
e dal Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
l'intera  quota  del  cofinanziamento  regionale  dei  programmi   di
sviluppo rurale  2014-2020  delle  Regioni  di  cui  all'articolo  1,
limitatamente alle annualita' 2016, 2017 e 2018, e' assicurata  dallo
Stato attraverso le disponibilita' del  fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.