Art. 21 
 
 
         Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta 
 
  1.  I  crediti  d'imposta  di  cui  alla  presente   sezione   sono
riconosciuti entro il limite  massimo  complessivo  indicato  con  il
decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto,  si
provvede  al  riparto  delle  risorse  complessivamente  iscritte  in
bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',  anche  in
corso d'anno. 
  2.  I  crediti  d'imposta  previsti  nella  presente  sezione   non
concorrono alla formazione del reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui
agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e   successive   modificazioni,   e   sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Ai crediti d'imposta previsti  nella  presente  sezione  non  si
applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Nel rispetto delle disposizioni di  cui  agli  articoli  1260  e
seguenti del codice  civile,  e  previa  adeguata  dimostrazione  del
riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettivita'
del diritto al credito medesimo, i crediti  d'imposta  sono  cedibili
dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso  l'Istituto  per
il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza
prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito  ceduto  solo
in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione
del credito non pregiudica i poteri delle competenti  amministrazioni
relativi   al   controllo   delle   dichiarazioni   dei   redditi   e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei  confronti  del
cedente il credito  d'imposta.  Il  Ministero  e  l'Istituto  per  il
credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine  di  prevedere
che le somme corrispondenti  all'importo  dei  crediti  eventualmente
ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate
al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della  cultura,
con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti,  partitamente  per
ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente
sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite,  i  limiti  di
importo per opera o beneficiario, le  aliquote  da  riconoscere  alle
varie tipologie di opere ovvero alle varie  tipologie  di  impresa  o
alle  varie  tipologie  di   sala   cinematografica,   la   base   di
commisurazione del beneficio, con la specificazione  dei  riferimenti
temporali,  nonche'  le  ulteriori  disposizioni  applicative   della
presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e  la  procedura
per  la  richiesta  e  il  riconoscimento  del  credito,   prevedendo
modalita' atte a garantire che ciascun  beneficio  sia  concesso  nel
limite massimo dell'importo complessivamente  stanziato,  nonche'  le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. 
  6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti  d'imposta
previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e  nell'importo
definito con decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento  del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo.  A  tal  fine  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183. 
 
          Note all'art. 21: 
              Si riportano i testi degli articoli 96 e 109, comma  5,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 96. Interessi passivi 
              1.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  assimilati,
          diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi  del
          comma 1, lettera b), dell'articolo 110 sono  deducibili  in
          ciascun  periodo  d'imposta  fino   a   concorrenza   degli
          interessi attivi  e  proventi  assimilati.  L'eccedenza  e'
          deducibile nel  limite  del  30  per  cento  del  risultato
          operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
          risultato operativo lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre  2007,  non  utilizzata  per  la  deduzione  degli
          interessi passivi e degli oneri finanziari  di  competenza,
          puo' essere portata ad incremento del  risultato  operativo
          lordo dei successivi periodi d'imposta. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,
          con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
          b),  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   di   beni
          strumentali, cosi'  come  risultanti  dal  conto  economico
          dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
          base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le
          voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo
          del risultato operativo lordo si tiene altresi'  conto,  in
          ogni   caso,   dei   dividendi   incassati    relativi    a
          partecipazioni  detenute  in  societa'  non  residenti  che
          risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
          n. 1), del codice civile. 
              3. Ai fini del presente  articolo,  assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
              4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri   finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che  esercitano
          in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione  di
          partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa  da
          quelle  creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese   di
          assicurazione nonche' alle societa'  capogruppo  di  gruppi
          bancari  e  assicurativi.   Le   disposizioni   dei   commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale,  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  96   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  alle  societa'  di
          progetto costituite ai sensi dell'articolo 156  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e
          l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,
          n. 240, e successive modificazioni. ( 
              5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di
          assicurazione  e  dalle  societa'  capogruppo   di   gruppi
          assicurativi sono deducibili nei limiti del  96  per  cento
          del loro ammontare. Nell'ambito del  consolidato  nazionale
          di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare  complessivo
          degli  interessi  passivi  maturati  in  capo  a   soggetti
          partecipanti al consolidato  a  favore  di  altri  soggetti
          partecipanti   sono   integralmente   deducibili   sino   a
          concorrenza  dell'ammontare  complessivo  degli   interessi
          passivi maturati in capo ai  soggetti  di  cui  al  periodo
          precedente partecipanti a favore di  soggetti  estranei  al
          consolidato. La  societa'  o  ente  controllante  opera  la
          deduzione integrale  degli  interessi  passivi  di  cui  al
          periodo  precedente  in  sede  di  dichiarazione   di   cui
          all'articolo 122,  apportando  la  relativa  variazione  in
          diminuzione della somma algebrica dei  redditi  complessivi
          netti dei soggetti partecipanti. ( 
              6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle  regole
          di  indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo  90,
          comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del  presente
          testo unico e dall'articolo 1, comma 465,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti
          dei soci delle societa' cooperative. 
              7. In caso di partecipazione al  consolidato  nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
              8." 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa 
              (Omissis). 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174, S.O.: 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo1,  comma  53,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              "53. A partire dal 1º gennaio  2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  24,  comma  1  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  di  stabilita'  2012)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.: 
              "Art. 24. Disposizioni per lo sviluppo del settore  dei
          beni e delle attivita' culturali 
              1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
          degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
          337, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  cosi'  come
          rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
          marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura  degli  oneri
          relativi alla proroga delle  agevolazioni  fiscali  per  le
          attivita' cinematografiche di cui alla  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, individuate con decreto del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
          Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
          di cui al citato decreto legislativo  n.  28  del  2004  e'
          disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  All'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i  commi
          da 338 a 343 sono abrogati.".