Art. 21. Il Coordinamento federale del movimento giovanile Il Coordinamento federale del movimento giovanile coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio federale, l'attivita' dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli direttivi regionali. L'eta' massima dei membri dei gruppi giovanili e' di anni trenta.