Art. 21 Valutazione dei risultati dei programmi di intervento 1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunita' locali interessate e' svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106. 2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 e' oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale): «Art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo). - (Omissis). 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. (Omissis).».