Art. 21 
 
 
              Elenco dei tecnici competenti in acustica 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati
a svolgere la professione di tecnico competente  in  acustica,  sulla
base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la  domanda
di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita'  di  cui
all'allegato 1. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede direttamente alla gestione  e  pubblicazione,  mediante
idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA,
dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle  regioni  per
gli  adempimenti  di  competenza,  con  le  modalita'  stabilite  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con
apposite linee guida. 
  3.  L'elenco  deve  contenere,  per  ciascuno  degli  iscritti,  il
cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita,
la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco  di
cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del  provvedimento
di riconoscimento  della  qualificazione  di  tecnico  competente  in
acustica,  rilasciato  dalla  regione,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998. 
  4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in
acustica possono richiedere che alcuni dati, tra  quelli  di  cui  al
comma 3, non  sono  resi  pubblici;  possono  inoltre  richiedere  la
pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad  individuare  il
recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi  pubblici  i
dati  relativi  a  nome,  cognome,  titolo  di  studio  e  numero  di
iscrizione nell'elenco. 
  5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione
di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo  1998,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
possono presentare alla  regione  stessa,  nei  modi  e  nelle  forme
stabilite dal decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al  comma  1,
secondo  quanto  previsto  nell'allegato  1,  punto  1.  Le   regioni
provvedono all'inserimento dei  richiedenti  nell'elenco  di  cui  al
comma 1. 
  6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1
e che svolgono attivita' di  tecnico  competente  in  acustica  nelle
strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2,  comma  8,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono  continuare  a  svolgere
tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti
dal rapporto  di  servizio  con  la  struttura  di  appartenenza.  Le
predette strutture possono  prevedere  corsi  di  formazione  per  il
personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. 
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede all'aggiornamento  dell'elenco  ed  effettua  verifiche
periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati. 
  8. Le modalita' procedurali per  l'iscrizione  e  la  cancellazione
dall'elenco,   nonche'   per   l'aggiornamento   professionale   sono
disciplinate all'allegato 1 al presente decreto. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
          note all'art. 9.