Art. 21 Elenco dei tecnici competenti in acustica 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui all'allegato 1. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalita' stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida. 3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998. 4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco. 5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1. 6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attivita' di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati. 8. Le modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonche' per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9.