(( Art. 21-ter 
 
Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
                        dicembre 2017, n. 172 
 
  1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «potranno  anche  avvalersi  »
sono inserite le seguenti: « nel ruolo di concessionario». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  13-bis
          del citato decreto-legge n. 148 del 2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13-bis. Disposizioni in  materia  di  concessioni
          autostradali 
              1. Per il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  ai
          protocolli di intesa stipulati in  data  14  gennaio  2016,
          rispettivamente, tra il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e  la  regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
          unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate
          allo  sviluppo  del  Corridoio  scandinavo  mediterraneo  e
          sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e   le   regioni
          Friuli-Venezia Giulia e Veneto  interessate  allo  sviluppo
          del  Corridoio   mediterraneo,   tesi   a   promuovere   la
          cooperazione istituzionale per  lo  sviluppo  dei  medesimi
          Corridoi,    il    coordinamento    delle    infrastrutture
          autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste,  A28
          Portogruaro-Pordenone  e   raccordo   Villesse-Gorizia   e'
          assicurato come segue: 
              a) le funzioni di concedente sono svolte dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
              b) le convenzioni di concessione per  la  realizzazione
          delle opere e la gestione delle tratte  autostradali  hanno
          durata trentennale e sono  stipulate  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti con le regioni  e  gli  enti
          locali che hanno sottoscritto gli  appositi  protocolli  di
          intesa  in  data  14  gennaio  2016,  che  potranno   anche
          avvalersi nel ruolo di concessionario di societa' in house,
          esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale  non
          figurino privati; 
              c)  le  convenzioni  di  cui  alla  lettera  b)  devono
          prevedere   che    eventuali    debiti    delle    societa'
          concessionarie  uscenti  e  il  valore  di  subentro  delle
          concessioni scadute  restino  a  carico  dei  concessionari
          subentranti. 
              Omissis."