Art. 21 Misure di emergenza 1. Il Ministero puo' adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. 2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare. 3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.
Note all'art. 21: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse.