Art. 21 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
Note all'art. 21: - Si riporta l'art. 28 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita' sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua; b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione; c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale; f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione; g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto: una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto; i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e' assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili; m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata; n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea; p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale; q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio; r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese terzo; t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio; u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate; dd) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorita' per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico; hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.».