Art. 21 
 
Violazioni  in  materia  di  diciture  o  marche  che  consentono  di
  identificare  la  partita  alla  quale   appartiene   una   derrata
  alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto 
 
  1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione
dell'articolo 17 comporta l'applicazione  all'operatore  del  settore
alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a
24.000 euro. 
  2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalita' differenti  da
quelle   previste   dall'articolo    17    comporta    l'applicazione
all'operatore del settore alimentare  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.