Art. 211 
 
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e  relativa
                              bollatura 
 
                   (art. 183, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I documenti amministrativi e contabili  sono  tenuti  a  norma
dell'articolo 2219 codice civile. 
    2. Il  giornale,  i  libretti  delle  misure  ed  i  registri  di
contabilita', tanto dei lavori come delle  somministrazioni,  sono  a
fogli numerati  e  firmati  nel  frontespizio  dal  responsabile  del
procedimento. 
    3. E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati  tali  da
garantire l'autenticita' e l'integrita' delle scritture contabili; in
tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183. 
    4. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dagli uffici
del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. 
 
              Note all'art. 211 
              - Il testo degli artt. 2219 e 2215 del Codice Civile e'
          il seguente: 
              “ART. 2219  (Tenuta  della  contabilita')  -  Tutte  le
          scritture  devono  essere  tenute  secondo  le   norme   di
          un'ordinata  contabilita'  senza  spazi  in  bianco,  senza
          interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si  possono
          fare abrasioni e, se e' necessaria  qualche  cancellazione,
          questa deve eseguirsi in  modo  che  le  parole  cancellate
          siano leggibili.” 
              “ART.  2215  (Modalita'  di  tenuta   delle   scritture
          contabili) - I libri contabili, prima di  essere  messi  in
          uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
          e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura  o  della
          vidimazione,  devono  essere   bollati   in   ogni   foglio
          dall'ufficio del registro delle  imprese  o  da  un  notaio
          secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
          registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
          libri il numero dei fogli che li compongono. 
              Il libro giornale e il  libro  degli  inventari  devono
          essere numerati progressivamente  e  non  sono  soggetti  a
          bollatura ne' a vidimazione”