(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 211)
 
                              Art. 211 
 
         (Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale) 
 
 
  1. Qualora  ai  fini  della  relativa  esecuzione  sorga  questione
sull'interpretazione di una  decisione  della  Corte  dei  conti,  le
parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono  promuovere  il
giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale. 
 
 
  2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha  emesso
la decisone. Il  procedimento  e'  regolato  dalle  disposizioni  che
disciplinano il giudizio ad istanza di parte.