(CODICE CIVILE-art. 2110)
                             Art. 2110. 
 
           (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). 
 
  In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se
la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di
previdenza o di assistenza, e' dovuta  al  prestatore  di  lavoro  la
retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo  determinati
dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli  usi  o  secondo
equita'. 
 
  Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore  ha  diritto
di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il  periodo
stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi  o  secondo
equita'. 
 
  Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve
essere computato nell'anzianita' di servizio.