(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 212)
 
                              Art. 212 
 
                         (Titolo esecutivo) 
 
 
  1. Le  decisioni  definitive  di  condanna,  l'ordinanza  esecutiva
emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti  emessi
ai sensi dell'articolo 134, comma  4,  per  valere  come  titolo  per
l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva. 
 
 
  2. La spedizione  in  forma  esecutiva  consiste  nell'intestazione
"Repubblica italiana - In nome della  legge"  e  nell'apposizione  da
parte del dirigente della segreteria della  sezione  giurisdizionale,
sull'originale o sulla copia, della seguente formula:  "Comandiamo  a
tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti  e  a  chiunque
spetti, di mettere a  esecuzione  il  presente  titolo,  al  pubblico
ministero di darvi assistenza, e a tutti gli  ufficiali  della  forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". 
 
 
  3. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma
esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. 
 
 
  4.  Nel  caso  di   pluralita'   di   amministrazioni   interessate
all'esecuzione o di  esecuzione  nei  confronti  di  piu'  parti,  le
ulteriori copie, su motivata istanza  del  pubblico  ministero,  sono
chieste al presidente della sezione che ha pronunciato  la  decisione
da eseguire, che provvede con decreto. 
 
 
  5. Il dirigente della segreteria  della  sezione  che  contravviene
alle disposizioni del presente articolo  e'  condannato  a  una  pena
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto  del  presidente  della
sezione.