(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 213)
 
                              Art. 213 
 
      (Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero) 
 
 
  1. Il  pubblico  ministero  territorialmente  competente,  ottenuta
copia della sentenza munita  della  formula  esecutiva,  la  comunica
all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale. 
 
 
  2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna  sia
assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data  di  ricezione
della comunicazione effettuata  ai  sensi  del  comma  1  decorre  il
termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo  156  delle
disposizioni  di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile  per
procedere ad esecuzione su beni sequestrati. 
 
 
  3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con  la  formula
esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137  e
seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare  avvio  alla
esecuzione. 
 
 
  4. Il pubblico ministero esercita i poteri  di  cui  agli  articoli
214, 215 e 216.