(CODICE CIVILE-art. 2135)
                             Art. 2135. 
 
                      (Imprenditore agricolo). 
 
  E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di  animali  e
attivita' connesse. 
 
  Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per  allevamento  di
animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo  sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo  stesso,  di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare  il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
 
  Si  intendono  comunque  connesse  le  attivita',  esercitate   dal
medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla   manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione
che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione del fondo o del bosco  o  dall'allevamento  di  animali,
nonche' le  attivita'  dirette  alla  fornitura  di  beni  o  servizi
mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
dell'azienda   normalmente    impiegate    nell'attivita'    agricola
esercitata,  ivi  comprese  le  attivita'   di   valorizzazione   del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero  di  ricezione
ed ospitalita' come definite dalla legge. ((271)) 
                                                               (133a) 
 
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AGGIORNAMENTO (133a) 
  Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art.  1,  comma
2) che  "Si  considerano  imprenditori  agricoli  le  cooperative  di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi  quando  utilizzano  per  lo
svolgimento delle attivita'  di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile,  come  sostituito  dal  comma  1   del   presente   articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono  prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo  del  ciclo
biologico". 
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AGGIORNAMENTO (271) 
  Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n.  228,  come  modificato  dal  D.L.  20
giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla  L.  3  agosto
2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano
imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori  agricoli  ed  i
loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di
cui  all'articolo  2135,  terzo  comma,  del  codice   civile,   come
sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo,   prevalentemente
prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci  beni  e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".