ART. 214
       (determinazione delle attivita' e delle caratteristiche
      dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

   1.  Le  procedure  semplificate  di  cui  al  presente Capo devono
garantire  in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e
controlli efficaci.
   2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  di  concerto  con  i Ministri delle attivita' produttive,
della  salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita
ai   fertilizzanti,  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che
fissano  i  tipi  e  le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base
alle  quali  le  attivita'  di  smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate  dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le
attivita'  di  recupero  di  cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente  decreto  sono sottoposte alle procedure semplificate di cui
agli  articoli  215  e  216.  Con  la  medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
   3.  Il  comma  2  puo'  essere attuato anche secondo la disciplina
vigente per gli accordi di programma di cui agli articoli 181 e 206 e
nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
   4.  Le  norme  e  le  condizioni  di cui al comma 2 e le procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i  procedimenti  e  metodi di smaltimento o di recupero siano tali da
non  costituire  un  pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio   all'ambiente.   In   particolare,   ferma  restando  la
disciplina  del  decreto  legislativo  11  maggio  2005,  n. 133, per
accedere  alle  procedure  semplificate,  le attivita' di trattamento
termico  e  di  recupero  energetico  devono,  inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
    a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
    b)  i  limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
    c)   sia   garantita   la  produzione  di  una  quota  minima  di
trasformazione  del  potere  calorifico  dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale;
    d)  siano  rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e le
prescrizioni  specifiche  di  cui  agli articoli 215, comma 2, e 216,
commi 1, 2 e 3.
   5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente
alle  attivita'  di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni
di  cui  ai  decreti  del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12
giugno 2002, n. 161.
   6.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di  cui  all'Allegato  II  del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n.
259.
   7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e
216,   comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei  controlli  periodici,
l'interessato e' tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il
diritto di iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.
   8.  La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi  2  e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria
in  materia  di  qualita'  dell'aria e di inquinamento atmosferico da
impianti  industriali.  L'autorizzazione  all'esercizio  nei predetti
impianti  di  operazioni  di  recupero  di rifiuti non individuati ai
sensi   del   presente   articolo   resta  comunque  sottoposta  alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.
   9.  Alle  denunce,  alle comunicazioni e alle domande disciplinate
dal   presente   Capo   si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni   relative   alle   attivita'  private  sottoposte  alla
disciplina  degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si  applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della
legge  7  agosto  1990,  n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni,  le  norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate
ai  sensi  dei  commi  1,  2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle
operazioni  di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi
novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  inizio  di  attivita' alla
sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.
 
          Note all'art. 214:
              Il   decreto   legislativo   11 maggio  2005,  n.  133,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163,
          S.O.  reca:  "Attuazione  della  direttiva  2000/76/CE,  in
          materia di incenerimento dei rifiuti.".
              -   Il  regolamento  (CEE)  1° febbraio  1993,  n.  259
          relativo  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di  rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in
          entrata  e in uscita dal suo territorio e' pubblicato nella
          GUCE n. 30 del 6 febbraio 1993, serie L.