(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 214)
 
                              Art. 214 
 
 (Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato) 
 
 
  1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla  Corte  dei  conti,
con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale,
provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito,  attraverso
l'ufficio designato con decreto del Ministro  competente  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 4- bis,  lettera  e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400,  o  con  provvedimento  dell'organo  di  governo
dell'amministrazione o dell'ente. 
 
 
  2. Il titolare dell'ufficio designato comunica  tempestivamente  al
procuratore  regionale  territorialmente  competente  l'inizio  della
procedura  di  riscossione  e  il  nominativo  del  responsabile  del
procedimento. 
 
 
  3. L'amministrazione o l'ente  titolare  del  credito  erariale,  a
seguito della  comunicazione  del  titolo  giudiziale  esecutivo,  ha
l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito,
secondo le modalita' di cui al  comma  5  ed  effettuando  la  scelta
attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito,
della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o
circostanza a tale fine rilevante. 
 
 
  4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilita' per danno  erariale,
disciplinare, dirigenziale e penale configurabile  in  ragione  della
mancata attuazione del recupero. 
 
 
  5. La riscossione del credito erariale e' effettuata: 
 
 
  a) mediante recupero in via amministrativa; 
 
 
  b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III  del  codice  di
procedura civile; 
 
 
  c)  mediante  iscrizione  a  ruolo   ai   sensi   della   normativa
concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello  Stato
e degli enti locali e territoriali. 
 
 
  6. Il pubblico ministero, titolare  del  potere  di  esercitare  la
vigilanza sulle attivita' volte al  recupero  del  credito  erariale,
puo' indirizzare  all'amministrazione  o  ente  esecutante,  anche  a
richiesta,  apposite  istruzioni  circa  il  tempestivo  e   corretto
svolgimento  dell'azione  di  recupero  in  sede   amministrativa   o
giurisdizionale. 
 
 
  7.  Le  amministrazioni  statali  o   ad   esse   equiparate,   per
l'esecuzione delle sentenze  di  condanna,  si  avvalgono,  in  luogo
dell'attivita' di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e,
per le  esecuzioni  dinanzi  al  giudice  ordinario,  del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio  decreto  30  ottobre
1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia. 
 
 
  8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di  ciascun  anno
finanziario, il responsabile del procedimento trasmette  al  pubblico
ministero territorialmente competente un prospetto  informativo  che,
in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla  Corte  dei
conti, indica analiticamente le partite riscosse  e  le  disposizioni
prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra  quelle
per le quali e' in corso il recupero in  via  amministrativa,  quelle
per le quali sia stata avviata  procedura  di  esecuzione  forzata  e
quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono
allegati i documenti giustificativi dell'attivita' svolta.