Art. 215 
 
                        Oggetto del collaudo 
 
                   (art. 187, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il collaudo ha  lo  scopo  di  verificare  e  certificare  che
l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo  il
progetto approvato e le relative prescrizioni  tecniche,  nonche'  le
eventuali perizie di variante, in conformita' del contratto  e  degli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi  debitamente  approvati.
Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati  risultanti
dalla   contabilita'   finale   e   dai   documenti    giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di  fatto,  non  solo  per
dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita'  dei  materiali,
dei componenti e delle provviste, e che  le  procedure  espropriative
poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e
diligentemente. Il collaudo comprende  altresi'  tutte  le  verifiche
tecniche previste dalle leggi di settore. 
    2. Gli  accertamenti  e  le  verifiche  effettuati  nelle  visite
sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non  comprendere
tutti quelli previsti  dal  comma  precedente;  tali  accertamenti  e
verifiche,  in  ogni  caso,  al  termine  delle  operazioni,  debbono
risultare nel  certificato  di  collaudo  da  inviare  alla  stazione
appaltante. 
    3.  Il   collaudo   comprende   anche   l'esame   delle   riserve
dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una  risoluzione
definitiva  in  via  amministrativa,  se  iscritte  nel  registro  di
contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti  dal
presente regolamento. 
    4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice,  il  collaudo
in corso d'opera, sempre che non  sussistano  le  condizioni  per  il
rilascio del certificato di regolare esecuzione di  cui  all'articolo
141, comma 3, del codice, e' obbligatorio nei seguenti casi: 
    a) quando la direzione dei lavori sia stata  affidata,  ai  sensi
dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice; 
    b)  in  caso  di  lavoro  di  particolare  complessita'  di   cui
all'articolo 236; 
    c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi  degli
articoli 142 o 153 del codice,  nonche'  con  dialogo  competitivo  o
mediante locazione finanziaria; 
    d) nel caso di intervento affidato  ai  sensi  dell'articolo  53,
comma 2, lettere b) o c), del codice; 
    e) nel caso di opera o lavoro comprendenti  significative  e  non
abituali lavorazioni non  piu'  ispezionabili  in  sede  di  collaudo
finale; 
    f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta  superiore  alla
soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 
              Note all'art. 215 
              - Il testo dell'art. 141,  commi  3  e  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
          certificato di collaudo secondo le modalita'  previste  dal
          regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha   carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia intervenuto entro due  mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori  di
          importo sino a 500.000 euro il certificato di  collaudo  e'
          sostituito da quello di regolare esecuzione; per  i  lavori
          di importo superiore, ma non eccedente il milione di  euro,
          e' in facolta' del soggetto  appaltante  di  sostituire  il
          certificato di collaudo con quello di regolare  esecuzione.
          Il certificato di regolare esecuzione  e'  comunque  emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
              4. -6. (omissis) 
              7. Fermo quanto previsto dal comma 3,  e'  obbligatorio
          il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: 
              a) quando la direzione dei  lavori  sia  effettuata  ai
          sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); 
              b) in caso di opere di particolare complessita'; 
              c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
              d) in altri casi individuati nel regolamento.”. 
              - Il testo dell'art. 130,  comma  2  lett.  b)  c)  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “2.  Qualora  le  amministrazioni  aggiudicatrici   non
          possano espletare, nei casi di cui all'articolo  90,  comma
          6, l'attivita' di direzione dei lavori,  essa  e'  affidata
          nell'ordine ai seguenti soggetti: 
              a) (omissis) 
              b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90,
          comma 6; 
              c) altri soggetti scelti con le procedure previste  dal
          presente  codice  per  l'affidamento  degli  incarichi   di
          progettazione.” 
              -  Il  testo  dell'artt.   142   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  142  (Ambito  di   applicazione   e   disciplina
          applicabile)  -  1.  Il   presente   capo   disciplina   le
          concessioni di lavori pubblici  e  gli  appalti  di  lavori
          affidati dai concessionari di lavori pubblici. 
              2. Sono escluse dal campo di applicazione del  presente
          codice, le concessioni affidate nelle circostanze  previste
          dagli  articoli  17,  18,  22,  31.  Ad  esse  si   applica
          l'articolo 27. 
              3. Alle concessioni di lavori  pubblici,  nonche'  agli
          appalti di lavori pubblici affidati dai  concessionari  che
          sono amministrazioni aggiudicatrici,  si  applicano,  salvo
          che non siano derogate nel presente capo,  le  disposizioni
          del presente codice. 
              4. I concessionari di  lavori  pubblici  che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori
          affidati a terzi sono tenuti all'osservanza  della  sezione
          IV del presente capo. Si applicano,  in  tale  ipotesi,  in
          quanto compatibili, le disposizioni della  parte  I,  parte
          IV, parte V, nonche' le norme della parte II,  titolo  I  e
          titolo II, in tema di pubblicita' dei bandi, termini  delle
          procedure,  requisiti  generali  e   qualificazione   degli
          operatori economici, subappalto,  progettazione,  collaudo,
          piani di sicurezza, che non siano  specificamente  derogate
          dalla sezione IV del presente capo.” 
              -  Per  il  testo  dell'art.  153  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art.95. 
              - Per ill testo dell'art. 53, comma 2, lett. b) c), del
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,  si  veda  nelle
          Note all'art. 168.