(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 215)
 
                              Art. 215 
 
        (Recupero del credito erariale in via amministrativa) 
 
 
  1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante
da condanna e' effettuato mediante ritenuta,  nei  limiti  consentiti
dalla normativa in vigore, su  tutte  le  somme  a  qualsiasi  titolo
dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di  impiego
o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e  quello  di
quiescenza, comunque denominati. 
 
 
  2. Il recupero e' effettuato su tempestiva  richiesta  dell'ufficio
che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente  erogatore
da' esecuzione immediata. 
 
 
  3.  Nell'ambito  della  procedura   amministrativa   di   recupero,
l'ufficio  che  ha  in  carico  il  credito  erariale  puo'  chiedere
l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo  pari  a
quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonche'  alle
spese di iscrizione di ipoteca e  con  l'espressa  indicazione  della
misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo  2855,  secondo
comma, del codice civile. 
 
 
  4. Il debitore puo' chiedere di procedere al versamento diretto  in
Tesoreria delle somme da lui  dovute,  con  imputazione  all'apposita
voce  di  entrata  del  bilancio   indicata   dall'ufficio   di   cui
all'articolo 214, comma 1. 
 
 
  5. A richiesta del debitore, il pagamento  o  il  recupero  possono
essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il  piano  di
rateizzazione  e'   determinato   dall'ufficio   designato   di   cui
all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito  e
delle  condizioni  economiche  e  patrimoniali  del  debitore  ed  e'
sottoposto  alla   previa   approvazione   del   pubblico   ministero
territorialmente competente. 
 
 
  6. Il mancato versamento  di  cinque  rate  anche  non  consecutive
determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.