ART. 216 
                      (operazioni di recupero) 
 
   1. A condizione che  siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214,  commi  1,  2  e  3,
l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione  di  inizio  di
attivita'  alla  competente  Sezione  Regionale  dell'Albo,  di   cui
all'articolo 212, che ne da' notizia alla provincia  territorialmente
competente, entro dieci giorni dal  ricevimento  della  comunicazione
stessa. Nelle ipotesi di rifiuti  elettrici  ed  elettronici  di  cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori  uso  di  cui
all'articolo  227,  comma  1,  lettera   c),   e   di   impianti   di
coincenerimento,   l'avvio    delle    attivita'    e'    subordinato
all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della  provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione. 
   2. Le condizioni e le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1,  in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: 
    a) per i rifiuti non pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente
articolo; 
     3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed  ai  metodi  di  recupero,  i
rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la   salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che  potrebbero  recare
pregiudizio all'ambiente; 
    b) per i rifiuti pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 
     3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  di
sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite  di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed  al  tipo  di  attivita'  e  di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito; 
     4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero; 
     5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
al tipo ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose  contenute  nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi  siano  recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  procedimenti  e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
   3. La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito  registro
le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita'  e,
entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza
dei  presupposti  e  dei  requisiti  richiesti.  A  tal  fine,   alla
comunicazione  di  inizio  di   attivita',   a   firma   del   legale
rappresentante dell'impresa, e' allegata una  relazione  dalla  quale
risulti: 
    a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1; 
    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti; 
    c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
    d) lo stabilimento, la  capacita'  di  recupero  e  il  ciclo  di
trattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono
destinati ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di  eventuali
impianti mobili; 
    e) le caratteristiche merceologiche dei  prodotti  derivanti  dai
cicli di recupero. 
   4. Qualora la competente Sezione regionale  dell'Albo  accerti  il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni  di  cui  al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre,  con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero  di  prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato  non  provveda  a  conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti  entro  il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
   5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere  rinnovata  ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero. 
   6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente   articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle  norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione  in
relazione alle attivita' di recupero degli  stessi,  l'autorizzazione
di  cui  all'articolo   269   in   caso   di   modifica   sostanziale
dell'impianto. 
   7. Le disposizioni  semplificate  del  presente  articolo  non  si
applicano  alle  attivita'  di  recupero  dei  rifiuti   urbani,   ad
eccezione: 
    a) delle attivita' per  il  riciclaggio  e  per  il  recupero  di
materia prima secondaria e di produzione di compost di  qualita'  dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata; 
    b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme  tecniche
di cui al comma 1. 
   8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),  e  dei  limiti  delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e  fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili  sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del  territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
attivita'  produttive,  determina  modalita',  condizioni  e   misure
relative  alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti   da
disposizioni legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione  dei
rifiuti come combustibile  per  produrre  energia  elettrica,  tenuto
anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero  energetico
nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti  a  preventive
operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile
da  rifiuti  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  direttiva
2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo  decreto  legislativo
di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387. 
   9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma  1,  da
pubblicare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della parte quarta del presente decreto, e' individuata una lista  di
rifiuti non  pericolosi  maggiormente  utilizzati  nei  processi  dei
settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri: 
    a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla  base
di dati di  contabilita'  nazionale  o  di  studi  di  settore  o  di
programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi  delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; 
    b) utilizzazione coerente con le  migliori  tecniche  disponibili
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  procedimenti  o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
    c) impiego in impianti autorizzati. 
   10. I rifiuti individuati ai sensi del  comma  9  sono  sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3,  189,
190 e 193 nonche' alle relative norme sanzionatorie  contenute  nella
parte quarta del presente decreto. Sulla base delle  informazioni  di
cui all'articolo 189 il Catasto  redige  per  ciascuna  provincia  un
elenco degli impianti di cui al comma 9. 
   11. Alle attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
integralmente le norme ordinarie per il  recupero  e  lo  smaltimento
qualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  ed
oggettivo al recupero. 
   12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche  relative  ai  rifiuti
pericolosi di  cui  al  comma  1  sono  comunicate  alla  Commissione
dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. 
   13. Le operazioni di  messa  in  riserva  dei  rifiuti  pericolosi
individuati ai sensi  del  presente  articolo  sono  sottoposte  alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di  attivita'  solo
se effettuate presso  l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto. 
   14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di
cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche  impiantistiche
dei centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non  pericolosi  non
localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio  e  di  recupero  individuate  ai  punti  da  R1   a   R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali  i  rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni. 
   15. Le comunicazioni gia'  effettuate  alla  data  di  entrata  in
vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo
33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,  e  le
conseguenti iscrizioni nei registri  tenuti  dalle  Province  restano
valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del  medesimo
articolo 33. 
 
          Note all'art. 216: 
              L'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 5  febbraio
          1997, n. 22 e' il seguente: 
              "Art. 33 (Operazioni di recupero) - 1. A condizione che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  dell'art.
          31, l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   Provincia
          territorialmente competente.".