Art. 216 
 
 
            (Disposizioni transitorie e di coordinamento) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo  ovvero  nelle
singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si  applica
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata  in  vigore  nonche',  in
caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  alle
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di  entrata
in vigore del presente codice, non siano  ancora  stati  inviati  gli
inviti a presentare le offerte. 
  2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti  e  della
Logistica (PGTL) si applica il quadro generale  della  programmazione
delle  infrastrutture  di  trasporto  approvato  dal  Consiglio   dei
ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale  e
strategica. 
  3. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 21, comma 8, si applicano  gli  atti  di  programmazione
gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali  le  amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorita'  degli  interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle
opere non completate e gia' avviate sulla base  della  programmazione
triennale precedente, dei progetti esecutivi  gia'  approvati  e  dei
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio  esistente,  nonche'
degli  interventi  suscettibili  di  essere   realizzati   attraverso
contratti di concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato.  Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con  le  medesime  modalita'
per  le  nuove  programmazioni  che  si  rendano   necessarie   prima
dell'adozione del decreto. 
  4. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I  e  titolo  XI,  capi  I  e  II,
nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi  richiamate,  con
esclusione  dell'articolo  248,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di
cui  all'articolo  23,  comma  16,  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. 
  5. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  previsto
dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. 
  6. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di
cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. 
  7. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  previsto
dall'articolo 25, comma  2,  resta  valido  l'elenco  degli  istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per  la
sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60. 
  8. Fino all'adozione dell'atto di cui  all'articolo  31,  comma  5,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo
I, capo I, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207. 
  9. Fino all'adozione delle linee guida previste  dall'articolo  36,
comma 7, l'individuazione degli operatori economici  avviene  tramite
indagini di mercato effettuate  dalla  stazione  appaltante  mediante
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un  periodo
non inferiore a quindici  giorni,  specificando  i  requisiti  minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,
ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori  economici
utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il  presente
codice. 
  10.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   sistema   di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui  all'articolo  38,  i
requisiti di qualificazione sono  soddisfatti  mediante  l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. 
  11. Fino alla data indicata nel decreto  di  cui  all'articolo  73,
comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche  essere  pubblicati  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la  pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono
rimborsate alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli   effetti
giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del  citato  articolo  73
continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.
Fino al 31 dicembre 2016,  si  applica  altresi'  il  regime  di  cui
all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163,  nel  testo  applicabile  fino  alla  predetta  data,  ai  sensi
dell'articolo 26 del  decreto-legge  24  aprile  2016,  n.  66,  come
modificato dall'articolo 7, comma 7, del  decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21. 
  12. Fino alla adozione della disciplina in  materia  di  iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall'organo della stazione  appaltante  competente
ad effettuare la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,
secondo  regole   di   competenza   e   trasparenza   preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante. 
  13. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 81, comma 2, le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori
economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. 
  14. Fino all'adozione delle linee guida indicate  all'articolo  83,
comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche' gli allegati e
le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  15. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
di cui all'articolo 12 del  decreto  legge  28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 
  16. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  previsto
dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui  alla
Parte II, Titolo X, nonche' gli allegati e le parti di  allegati  ivi
richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207. 
  17. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati  e
le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  18. Fino all'adozione delle linee di  indirizzo  nazionale  per  la
ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica   di   cui
all'articolo 144, comma 2, le  stazioni  appaltanti  individuano  nei
documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a  garantire  la
qualita' del servizio richiesto. 
  19. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  previsto
dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le  disposizioni
di cui agli articoli  248  e  251  del  decreto  del  Presidente  del
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  20. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 159, comma 4, si applicano  le  procedure  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236. 
  21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo  196,  comma
4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori  i  soggetti  in
possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione  all'opera
da dirigere e il ruolo di collaudatore i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del  Presidente  del
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando  l'incompatibilita'
con la funzione di responsabile unico del procedimento. 
  22. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 209,  comma  16,  il  corrispettivo  e'  determinato  si
applica l'articolo 10, commi da  1  a  6,  e  tariffa  allegata,  del
decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 
  23. I progetti preliminari relativi alla  realizzazione  di  lavori
pubblici o di lavori di pubblica  utilita'  riguardanti  proposte  di
concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo  175  del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,  per  le  quali  sia  gia'
intervenuta  la  dichiarazione  di  pubblico  interesse,  non  ancora
approvati alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  sono
oggetto di valutazione di fattibilita' economica e finanziaria  e  di
approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle  norme  del
presente codice. La mancata approvazione determina  la  revoca  delle
procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai  quali  e'
riconosciuto il  rimborso  dei  costi  sostenuti  e  documentati  per
l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti,  relativi
allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. 
  24. Al fine  di  consentire  lo  svolgimento,  con  la  piu'  ampia
partecipazione, della consultazione pubblica di cui  all'articolo  5,
comma 5,  della  legge  18  dicembre  2015,  n.  220,  e  nelle  more
dell'aggiornamento della disciplina in  materia  di  affidamento  del
servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo    e    multimediale,
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.
177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "31
ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31  luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli  19
e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  si  intende
riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina  del
presente codice. 
  25. All'articolo 2, comma 1,  lettera  h),  del  decreto  legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1  e  2,
del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  si  intende  riferito,  rispettivamente,  agli
articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice. 
  26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui  all'articolo
1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da  343
a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207. 
  27. Le procedure per la valutazione  di  impatto  ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto secondo la  disciplina  gia'  prevista  dagli  articoli  182,
183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto  avvio.   Le   medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti. 
 
          Note all'art. 216 
              - La Parte II, Titolo  II,  Capo  I,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»),
          recano, rispettivamente:  "CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A
          LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "Progettazione e verifica del
          progetto", "Progettazione". 
              - La Parte II, Titolo XI, Capi I e II, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»),
          recano, rispettivamente:  "CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A
          LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "Lavori  riguardanti  i  beni
          del patrimonio culturale", "Beni del patrimonio culturale",
          "Progettazione". 
              - Si riporta l'articolo 248, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 248 (Qualificazione e  direzione  tecnica  per  i
          lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale) 
              1. In relazione all'articolo 79, per i lavori  relativi
          alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto
          di  cui  all'articolo  201,  comma  3,  del  codice,   sono
          disciplinate forme di verifica  semplificata  del  possesso
          dei  requisiti,   volte   ad   agevolare   l'accesso   alla
          qualificazione delle imprese artigiane. 
              2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83,  ai
          fini della qualificazione per lavori sui  beni  di  cui  al
          presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS  2-A,  OS
          2-B e  OS  25  eseguiti  per  conto  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' di committenti
          privati o in  proprio,  la  certificazione  deve  contenere
          l'attestato dell'autorita' preposta alla  tutela  del  bene
          oggetto  dei  lavori,  del  buon  esito  degli   interventi
          eseguiti. 
              3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85,  comma
          1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi
          alle categorie  OG  2,  OS  2-A,  OS  2-B  e  OS  25,  sono
          utilizzati   ai   fini   della   qualificazione    soltanto
          dall'impresa che li ha effettivamente  eseguiti,  sia  essa
          affidataria o subappaltatrice. 
              4.  Gli  operatori  economici,  per  partecipare   agli
          appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi
          a lavori di cui al  presente  titolo,  compresi  gli  scavi
          archeologici, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          90, commi 1 e 3, devono  aver  realizzato  nel  quinquennio
          antecedente la  data  di  pubblicazione  del  bando  lavori
          analoghi per importo  pari  a  quello  dei  lavori  che  si
          intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon  esito
          degli  stessi  rilasciato  dalle  autorita'   eventualmente
          preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono  i  lavori
          eseguiti. 
              5. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  87,
          commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per  i  lavori  di
          cui al presente  titolo  e'  affidata,  relativamente  alla
          categoria OG  2,  a  soggetti  in  possesso  di  laurea  in
          conservazione  di  beni  culturali   o   in   architettura,
          relativamente  alle  categorie  OS  2-A  e   OS   2-B,   ai
          restauratori dei beni culturali in possesso  dei  requisiti
          di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali
          e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e,  relativamente  alla  categoria  OS  25,  a
          soggetti  in  possesso  dei  titoli  previsti  dal  decreto
          ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.". 
              - Si riportano gli articoli 254, 255 e 256 del  decreto
          del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 254 (Requisiti delle societa' di ingegneria (art.
          53, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Ai fini dell'affidamento  dei  servizi  disciplinati
          dalla presente parte, le societa' di ingegneria sono tenute
          a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni  di
          collaborazione alla definizione degli indirizzi  strategici
          della  societa'  e  di  collaborazione  e  controllo  sulle
          prestazioni   svolte   dai   tecnici    incaricati    delle
          progettazioni, che sia dotato di  laurea  in  ingegneria  o
          architettura  o  in  una   disciplina   tecnica   attinente
          all'attivita' prevalente svolta dalla  societa',  abilitato
          all'esercizio  della  professione  da  almeno  dieci   anni
          nonche' iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico,
          al  relativo  albo  professionale  previsto   dai   vigenti
          ordinamenti   ovvero    abilitato    all'esercizio    della
          professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione  europea
          cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro
          ingegnere  o  architetto  da  lui  dipendente,  laureato  e
          abilitato all'esercizio della professione, ed  iscritto  al
          relativo albo professionale, la societa' delega il  compito
          di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti
          alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e
          la   firma   degli   elaborati   comportano   la   solidale
          responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato
          con la societa' di ingegneria nei confronti della  stazione
          appaltante. 
              2.  Il  direttore  tecnico  e'  formalmente  consultato
          dall'organo di amministrazione della societa' ogniqualvolta
          vengono definiti gli indirizzi  relativi  all'attivita'  di
          progettazione, si decidono le  partecipazioni  a  gare  per
          affidamento  di  incarichi  o  a  concorsi  di  idee  o  di
          progettazione, e comunque quando si  trattano  in  generale
          questioni   relative   allo   svolgimento   di   studi   di
          fattibilita',    ricerche,    consulenze,    progettazioni,
          direzioni   dei   lavori,   valutazioni    di    congruita'
          tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 
              3. Le societa' di ingegneria predispongono e aggiornano
          l'organigramma   comprendente   i   soggetti   direttamente
          impiegati nello svolgimento  di  funzioni  professionali  e
          tecniche,  nonche'  di  controllo  della  qualita'   e   in
          particolare: 
              a) i soci; 
              b) gli amministratori; 
              c) i dipendenti; 
              d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA  e
          che firmino il  progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti  di
          verifica del progetto, ovvero facciano  parte  dell'ufficio
          di direzione lavori e che abbiano fatturato  nei  confronti
          della societa' una quota superiore al cinquanta  per  cento
          del  proprio   fatturato   annuo   risultante   dall'ultima
          dichiarazione IVA; 
              e) i collaboratori a progetto in caso di  soggetti  non
          esercenti arti e professioni. 
              L'organigramma riporta, altresi',  l'indicazione  delle
          specifiche competenze e  responsabilita'.  Se  la  societa'
          svolge anche attivita' diverse dalle prestazioni di servizi
          di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la
          struttura  organizzativa  e  le   capacita'   professionali
          espressamente  dedicate  alla   suddetta   prestazione   di
          servizi. I relativi  costi  sono  evidenziati  in  apposito
          allegato  al   conto   economico.   L'organigramma   e   le
          informazioni di cui sopra,  nonche'  ogni  loro  successiva
          variazione,  sono  comunicati  all'Autorita'  entro  trenta
          giorni dall'approvazione dei  bilanci.  La  verifica  delle
          capacita' economiche  finanziarie  e  tecnico-organizzative
          della societa' ai fini della partecipazione alle  gare  per
          gli affidamenti di servizi si  riferisce  alla  sola  parte
          della struttura dedicata alla progettazione.  L'indicazione
          delle attivita' diverse da quelle appartenenti  ai  servizi
          di natura tecnica sono comunicate all'Autorita'. 
              4.  L'Autorita',   su   istanza   delle   societa'   di
          ingegneria, chiede al  competente  ufficio  del  casellario
          giudiziale, relativamente ai direttori tecnici  di  cui  al
          comma 1, i certificati del  casellario  giudiziale  di  cui
          all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
          14  novembre  2002,  n.  313,  oppure  le  visure  di   cui
          all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n.  313  del
          2002.". 
              "Art. 255 (Requisiti delle societa'  di  professionisti
          (art. 54, D.P.R. n. 554/1999) 
              1.  Le  societa'  di  professionisti  predispongono  ed
          aggiornano   l'organigramma   comprendente    i    soggetti
          direttamente  impiegati  nello  svolgimento   di   funzioni
          professionali  e  tecniche,  nonche'  di  controllo   della
          qualita' e in particolare: 
              a) i soci; 
              b) gli amministratori; 
              c) i dipendenti; 
              d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA  e
          che firmino il  progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti  di
          verifica del progetto, ovvero facciano  parte  dell'ufficio
          di direzione lavori e che abbiano fatturato  nei  confronti
          della societa' una quota superiore  al  50  per  cento  del
          proprio    fatturato    annuo    risultante     dall'ultima
          dichiarazione IVA; 
              e) i collaboratori a progetto in caso di  soggetti  non
          esercenti arti e professioni. 
              L'organigramma riporta, altresi',  l'indicazione  delle
          specifiche competenze e  responsabilita'.  Le  societa'  di
          professionisti sono tenute agli obblighi  di  comunicazione
          imposti dall'articolo 254.". 
              "Art. 256 (Requisiti dei consorzi stabili  di  societa'
          di professionisti e di societa' di ingegneria) 
              1.  Ai  fini  della  partecipazione   alle   gare   per
          l'affidamento  dei  servizi  di  cui  all'articolo  252,  i
          consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e   di
          societa' di ingegneria costituiti  ai  sensi  dell'articolo
          90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la
          dimostrazione   dei   requisiti   economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi previsti dagli articoli  263  e  267,
          attraverso i requisiti dei consorziati;  possono  avvalersi
          anche dei requisiti maturati  dalle  singole  societa'  che
          partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti
          alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il
          limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del  bando
          di gara. I consorzi stabili sono tenuti  agli  obblighi  di
          comunicazione imposti dall'articolo 254.". 
              - Il decreto del Ministro della  giustizia  31  ottobre
          2013,  n.  143  (Regolamento  recante  determinazione   dei
          corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure  di
          affidamento di  contratti  pubblici  dei  servizi  relativi
          all'architettura ed  all'ingegneria)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298. 
              -  Il  decreto  ministeriale  20  marzo  2009,  n.   60
          (Regolamento concernente la disciplina dei criteri  per  la
          tenuta   e   il    funzionamento    dell'elenco    previsto
          dall'articolo 95,  comma  2,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2009, n. 136. 
              - La Parte II,  Titolo  I,  Capo  I,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»),
          recano, rispettivamente:  "CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A
          LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "Organi  del  procedimento  e
          programmazione", "Organi del procedimento". 
              - Si riporta l'articolo  33-ter  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "Art. 33-ter (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) 
              1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti  pubblici  di   lavori,   servizi   e   forniture
          l'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti.  Le  stazioni
          appaltanti di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture  hanno  l'obbligo  di   richiedere   l'iscrizione
          all'Anagrafe unica  presso  la  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo  62-bis
          del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.  Esse  hanno  altresi'
          l'obbligo  di  aggiornare  annualmente  i  rispettivi  dati
          identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento
          dei dati derivano, in caso di  inadempimento,  la  nullita'
          degli atti adottati e la responsabilita'  amministrativa  e
          contabile dei funzionali responsabili. 
              2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
          di lavori,  servizi  e  forniture  stabilisce  con  propria
          deliberazione le modalita'  operative  e  di  funzionamento
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.". 
              - Si  riporta  l'articolo  66,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva
          2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995;  art.  11,  d.lgs.  n.
          158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 
              (Omissis) 
              7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati  sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   serie
          speciale relativa ai contratti pubblici,  sul  «profilo  di
          committente»  della  stazione  appaltante,   ed   entro   i
          successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui  al
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.
          20, e  sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con
          l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'  effettuata
          entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a  quello  del
          ricevimento  della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
          inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca  dello  Stato.
          La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
          aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
          e  nell'allegato  IX  A,  avviene  esclusivamente  in   via
          telematica e non puo' comportare oneri finanziari a  carico
          delle stazioni appaltanti. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta l'articolo 26 del decreto-legge 24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  23  giugno  2014,  n.  89  (Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe  al  Governo
          per il completamento della revisione  della  struttura  del
          bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina  per
          la gestione del bilancio e il potenziamento della  funzione
          del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di  un  testo
          unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): 
              "Art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) 
              1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo  66,  il  comma  7  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   serie
          speciale relativa ai contratti pubblici,  sul  «profilo  di
          committente»  della  stazione  appaltante,   ed   entro   i
          successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui  al
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.
          20, e  sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con
          l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'  effettuata
          entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a  quello  del
          ricevimento  della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
          inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca  dello  Stato.
          La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
          aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
          e  nell'allegato  IX  A,  avviene  esclusivamente  in   via
          telematica e non puo' comportare oneri finanziari a  carico
          delle stazioni appaltanti. 
              7-bis. Le spese per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica   italiana,   serie   speciale
          relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi  di
          gara e delle informazioni di cui  all'allegato  IX  A  sono
          rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario
          entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione."; 
              b) all'articolo 122, il  comma  5,  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              "5. I bandi relativi a  contratti  di  importo  pari  o
          superiore a  cinquecentomila  euro  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   serie
          speciale relativa ai contratti pubblici,  sul  «profilo  di
          committente»  della  stazione  appaltante,   ed   entro   i
          successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui  al
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.
          20  e  sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con
          l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.  I  bandi  relativi  a
          contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro  sono
          pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
          lavori  e  nel  profilo  di  committente   della   stazione
          appaltante;   gli   effetti   giuridici    connessi    alla
          pubblicazione  decorrono  dalla   pubblicazione   nell'albo
          pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto  previsto
          dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro  il
          sesto giorno feriale successivo a  quello  del  ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto  poligrafico  e   zecca   dello   Stato.   La
          pubblicazione di informazioni  ulteriori,  complementari  o
          aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente  decreto
          e  nell'allegato  IX  A,  avviene  esclusivamente  in   via
          telematica e non puo' comportare oneri finanziari a  carico
          delle stazioni appaltanti. 
              5-bis. Le spese per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica   italiana,   serie   speciale
          relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi  di
          gara e delle informazioni di cui  all'allegato  IX  A  sono
          rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario
          entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.". 
              1-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
              1-ter.  Sono  fatti   salvi   gli   effetti   derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1
          prodottisi fino alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto.". 
              - Si riporta l'articolo 7, comma 7 del decreto-legge 30
          dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2016, n. 21: 
              "Art.   7   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti) 
              (Omissis) 
              7. All'articolo 26, comma 1-bis, del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, le  parole:  "dal  1°  gennaio
          2016" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°  gennaio
          2017". 
              (Omissis).". 
              - La Parte II, Titolo III, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive    2004/17/CE     e     2004/18/CE»),     recano,
          rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI  NEI
          SETTORI ORDINARI" e "Sistema di qualificazione e  requisiti
          per gli esecutori di lavori". 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge  28  marzo
          2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa,  per
          il mercato delle costruzioni e per Expo 2015),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80: 
              "Art.  12   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici) 
              1. Si considerano strutture, impianti e opere  speciali
          ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di  cui  al
          decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le  opere
          corrispondenti alle categorie individuate  nell'allegato  A
          del medesimo decreto con l'acronimo  OG  o  OS  di  seguito
          elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS  12-A,  OS
          13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 
              2. In tema di  affidamento  di  contratti  pubblici  di
          lavori, si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
              a)  l'affidatario,  in  possesso  della  qualificazione
          nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
          opere  specializzate  indicate  nel   bando   di   gara   o
          nell'avviso  di  gara  o  nella  lettera  di  invito   come
          categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto alla
          lettera b), eseguire direttamente tutte le  lavorazioni  di
          cui si compone l'opera o il lavoro,  anche  se  non  e'  in
          possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
          dette lavorazioni specializzate esclusivamente  ad  imprese
          in possesso delle relative qualificazioni; 
              b)   non   possono   essere    eseguite    direttamente
          dall'affidatario in possesso della  qualificazione  per  la
          sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
          qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di  gara
          o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo
          superiore ai limiti indicati dall'articolo  108,  comma  3,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative  alle  categorie
          di opere generali individuate nell'allegato A  al  predetto
          decreto, nonche'  le  categorie  individuate  nel  medesimo
          allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS  2-A,
          OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS  12-A,  OS
          13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B,  OS  21,  OS
          24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35.  Le  predette
          lavorazioni sono  comunque  subappaltabili  ad  imprese  in
          possesso delle relative qualificazioni. Esse sono  altresi'
          scorporabili e sono indicate nei  bandi  di  gara  ai  fini
          della  costituzione  di  associazioni  temporanee  di  tipo
          verticale. Resta fermo, ai sensi  dell'articolo  37,  comma
          11, del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170,  comma  1,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma
          1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore
          al 15 per cento; si applica l'articolo  92,  comma  7,  del
          predetto regolamento. 
              3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
          2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo  periodo  delle
          premesse dell'allegato A del predetto decreto e la  tabella
          sintetica  delle  categorie  del   medesimo   allegato.   I
          richiami,    contenuti    nelle    disposizioni    vigenti,
          all'articolo  107,  comma  2,  del  predetto   regolamento,
          annullato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280
          del  29  novembre  2013,   si   intendono   riferiti   alle
          disposizioni di cui al comma 1 del  presente  articolo.  Il
          richiamo, contenuto  nell'articolo  108,  comma  1,  ultimo
          periodo, all'articolo  109,  commi  1  e  2,  del  predetto
          regolamento, si intende riferito al comma  2  del  presente
          articolo. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  si
          applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con  i  quali
          si indice una gara  sono  pubblicati  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  nonche',  in  caso  di  contratti  senza
          pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in  cui,
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, non sono  ancora  stati  inviati  gli
          inviti a presentare le offerte. 
              5. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  sono
          adottate, secondo la procedura  prevista  dall'articolo  5,
          comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive  di
          quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109,  comma
          2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
          2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica
          30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
          del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore  delle
          disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente
          periodo cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni  dei
          commi da 1 a 4. 
              6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
          sono fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti
          giuridici sorti sulla base delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  96
          del 26 aprile 2014. 
              7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi  di  gara  per
          l'affidamento dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori
          pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma  6,  nonche'
          gli atti, i provvedimenti  e  i  rapporti  giuridici  sorti
          sulla  base  dei  medesimi  bandi  e  avvisi.  La  salvezza
          riguarda i profili concernenti la qualificazione  richiesta
          per la partecipazione alle  procedure  di  affidamento  con
          riferimento alle categorie di lavorazioni a  qualificazione
          obbligatoria e alle categorie di cui all'articolo 37, comma
          11, del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. 
              8.  All'articolo  37  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  il  comma  13  e'
          abrogato. 
              9. All'articolo 92 del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  il
          comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo
          34, comma 1, lettera d), del  codice,  i  consorzi  di  cui
          all'articolo 34, comma 1,  lettera  e),  del  codice  ed  i
          soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  f),  del
          codice, di tipo orizzontale, i requisiti di  qualificazione
          economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti  nel
          bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti
          dalla mandataria o da un'impresa consorziata  nella  misura
          minima  del  40  per  cento  e  la   restante   percentuale
          cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre   imprese
          consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per  cento.
          Le quote di partecipazione al raggruppamento  o  consorzio,
          indicate in sede di  offerta,  possono  essere  liberamente
          stabilite  entro  i  limiti  consentiti  dai  requisiti  di
          qualificazione posseduti dall'associato o dal  consorziato.
          Nell'ambito dei propri requisiti posseduti,  la  mandataria
          in ogni caso assume, in sede di  offerta,  i  requisiti  in
          misura percentuale  superiore  rispetto  a  ciascuna  delle
          mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono
          eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote  indicate
          in sede di offerta, fatta salva  la  facolta'  di  modifica
          delle  stesse,   previa   autorizzazione   della   stazione
          appaltante  che  ne  verifica  la  compatibilita'   con   i
          requisiti  di  qualificazione   posseduti   dalle   imprese
          interessate.». 
              10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano
          anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi  o  avvisi
          con cui si indice una gara risultino gia'  pubblicati  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  nonche',  in  caso  di  contratti  senza
          pubblicazione di bandi  o  avvisi,  alle  procedure  ed  ai
          contratti in cui, alla  suddetta  data,  siano  gia'  stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte. 
              11.  Al  fine  di  garantire  adeguate  condizioni   di
          concorrenza nella qualificazione degli operatori  economici
          alle procedure di affidamento di incarichi di verifica  dei
          progetti di opere pubbliche, all'articolo  357,  comma  19,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le  parole:  «tre  anni»
          sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».". 
              - La Parte II, Titolo X,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive    2004/17/CE     e     2004/18/CE»),     recano,
          rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI  NEI
          SETTORI ORDINARI" e "Collaudo dei lavori". 
              - La Parte II, Titolo IX, Capi I e II, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»),
          recano, rispettivamente:  "CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A
          LAVORI NEI SETTORI ORDINARI",  "Contabilita'  dei  lavori",
          "Scopo  e  forma  della  contabilita'",  "Contabilita'  dei
          lavori in economia". 
              - Si riporta l'articolo 251, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 251 (Collaudo dei lavori riguardanti i  beni  del
          patrimonio culturale (art. 224, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Per opere  e  lavori  relativi  a  beni  di  cui  al
          presente  titolo  e'  obbligatorio  il  collaudo  in  corso
          d'opera, sempre che non sussistano  le  condizioni  per  il
          rilascio del certificato di regolare esecuzione. 
              2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie  OG
          2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore  con
          esperienza almeno quinquennale in  possesso  di  specifiche
          competenze coerenti con l'intervento. 
              3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie  OS
          2-A e OS  2-B  l'organo  di  collaudo  comprende  anche  un
          restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
          di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche'
          uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in
          possesso di specifica esperienza e capacita'  professionale
          coerente con l'intervento. 
              4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria  OS
          25 l'organo di collaudo comprende anche un tecnico  con  la
          qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza
          e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche'
          un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale
          in  possesso  di   specifiche   competenze   coerenti   con
          l'intervento. 
              5.  Possono  far   parte   dell'organo   di   collaudo,
          limitatamente ad un solo componente, e  fermo  restando  il
          numero  complessivo  dei  membri  previsto  dalla   vigente
          normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati
          ed  inquadrati  con  qualifiche   di   storico   dell'arte,
          archivista o bibliotecario, che abbiano  prestato  servizio
          per   almeno    cinque    anni    presso    amministrazioni
          aggiudicatrici.". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle
          attivita' del Ministero della difesa in materia di  lavori,
          servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5. 
              - Si riporta l'articolo 216, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 216 (Nomina del collaudatore (art. 188, D.P.R. n.
          554/1999) 
              1. Le stazioni appaltanti  entro  trenta  giorni  dalla
          data di  ultimazione  dei  lavori,  ovvero  dalla  data  di
          consegna dei lavori in caso di collaudo in  corso  d'opera,
          attribuiscono  l'incarico  del  collaudo,  secondo   quanto
          indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. 
              2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di  piu'
          professionalita'  diverse  in  ragione  della   particolare
          tipologia e categoria  dell'intervento,  il  collaudo  puo'
          essere affidato ad una commissione composta da  due  o  tre
          membri. La stazione  appaltante  designa  il  membro  della
          commissione che assume la funzione di presidente. 
              3. Costituiscono requisito abilitante allo  svolgimento
          dell'incarico di collaudo l'essere laureato in  ingegneria,
          architettura, e, limitatamente a un solo  componente  della
          commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie
          e  forestali;  e',   inoltre,   necessaria   l'abilitazione
          all'esercizio della professione nonche', ad esclusione  dei
          dipendenti    delle     amministrazioni     aggiudicatrici,
          l'iscrizione da almeno  cinque  anni  nel  rispettivo  albo
          professionale. 
              4. Possono fare parte della  commissione  di  collaudo,
          limitatamente  ad  un   solo   componente,   i   funzionari
          amministrativi  delle  stazioni  appaltanti,  laureati   in
          scienze  giuridiche  ed  economiche  o  equipollenti,   che
          abbiano prestato servizio per  almeno  cinque  anni  presso
          amministrazioni aggiudicatrici. 
              5. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a
          soggetti muniti di laurea breve  o  diploma  universitario,
          nell'ambito stabilito dalla  normativa  vigente  in  ordine
          alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati
          all'esercizio  della  professione  e,  ad  esclusione   dei
          dipendenti delle amministrazioni  aggiudicatrici,  iscritti
          da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 
              6. Il collaudo di lavori di  manutenzione  puo'  essere
          affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito
          di diploma tecnico che abbia prestato servizio  per  almeno
          cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad
          un  tecnico  diplomato,  geometra  o  perito,   nell'ambito
          stabilito dalla normativa vigente in ordine alle  attivita'
          attribuite  a  ciascuna  professione,  iscritto  da  almeno
          cinque  anni  all'ordine  o   collegio   professionale   di
          appartenenza. 
              7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: 
              a) ai magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,
          e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita'  di
          servizio; 
              b) a coloro che nel triennio  antecedente  hanno  avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o
          con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 
              c) a  coloro  che  hanno  comunque  svolto  o  svolgono
          attivita'  di   controllo,   progettazione,   approvazione,
          autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  dei   lavori   da
          collaudare; 
              d) a soggetti che facciano  parte  di  strutture  o  di
          articolazioni   organizzative   comunque   denominate    di
          organismi con funzioni di  vigilanza  o  di  controllo  nei
          riguardi dell'intervento da collaudare; 
              e) a soggetti che hanno espletato le attivita'  di  cui
          agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice. 
              8. Per i lavori  comprendenti  strutture,  al  soggetto
          incaricato del collaudo  o  ad  uno  dei  componenti  della
          commissione di  collaudo  e'  affidato  anche  il  collaudo
          statico,  purche'  essi  abbiano  i   requisiti   specifici
          previsti  dalla  legge.  Per  i  lavori  eseguiti  in  zone
          classificate come sismiche,  il  collaudo  e'  esteso  alla
          verifica dell'osservanza delle norme sismiche. 
              9. L'affidamento dell'incarico di collaudo  a  soggetti
          esterni, liberi  professionisti,  e'  regolato,  in  quanto
          compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II
          e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a
          soggetti esterni,  il  collaudatore  o  i  collaudatori  da
          incaricare,  devono  essere  in  possesso   dei   requisiti
          specifici, richiesti  per  l'intervento  da  collaudare  ed
          avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3,
          4, 5 e 6: 
              a) da almeno dieci anni per il collaudo  di  lavori  di
          importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; 
              b) da almeno cinque anni per il collaudo di  lavori  di
          importo inferiore a 5.000.000 di euro. 
              10. Il soggetto esterno che e' stato incaricato  di  un
          collaudo in corso d'opera da una stazione  appaltante,  non
          puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo  collaudo
          se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura  delle
          operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi  non  in
          corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel  caso
          di  stazioni  appaltanti   nazionali   la   cui   struttura
          organizzativa e' articolata su basi locali, il  divieto  e'
          limitato alla  singola  articolazione  locale.  I  suddetti
          divieti si riferiscono alla sola  ipotesi  di  collaudatori
          non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.". 
              - Si riporta l'articolo 10, commi da 1 a  6  e  tariffa
          allegata del decreto ministeriale 2 dicembre 2000,  n.  398
          (Regolamento recante le norme  di  procedura  del  giudizio
          arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11  febbraio
          1994, n. 109, e successive modificazioni): 
              "Art. 10 (Spese del procedimento) 
              1. Il collegio, tenendo  conto  dell'esito  della  lite
          sulla base del numero delle domande accolte e degli importi
          riconosciuti  con   riguardo   alle   iniziali   richieste,
          stabilisce nel lodo a  carico  di  quale  delle  parti,  ed
          eventualmente in che misura, debbano gravare le  spese  del
          giudizio arbitrale. Il  collegio  provvede  contestualmente
          alla liquidazione delle spese di difesa  sulla  base  della
          tariffa professionale degli avvocati. 
              2. Il corrispettivo dovuto dalle parti  e'  determinato
          ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge   dalla   Camera
          arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base  alla
          tariffa  allegata,   avuto   riguardo   al   valore   della
          controversia e al  numero  ed  importanza  delle  questioni
          trattate.  La  Camera  arbitrale  provvede   inoltre   alla
          liquidazione  delle  spese  di  consulenza   tecnica,   ove
          disposta, secondo i criteri di  cui  alla  legge  8  luglio
          1980, n. 319. 
              3. abrogato. 
              4.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2,  il   valore   della
          controversia deferita in  arbitrato  e'  dato  dalla  somma
          aritmetica delle richieste  economiche  in  conto  capitale
          contenute nelle domande comunque decise dal  collegio,  con
          l'aggiunta,  ove  richiesti,  degli   interessi   e   della
          rivalutazione monetaria  calcolati  sino  al  giorno  della
          proposizione della domanda. 
              5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione,
          il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca
          la decadenza e l'annullamento d'ufficio della  concessione,
          il valore della controversia e' determinato con riferimento
          alla parte del rapporto ancora da eseguire,  tenendo  conto
          degli  atti  aggiuntivi  e  delle  varianti   eventualmente
          intervenuti;  nelle  controversie  aventi  ad  oggetto   la
          domanda di nullita' o di  annullamento  del  contratto,  il
          valore coincide con l'importo originario del contratto. 
              6.  Ai  fini  della  determinazione  del  valore  della
          controversia, le domande riconvenzionali  si  sommano  alle
          domande principali; non si sommano le domande  proposte  in
          via subordinata o alternativa.". 
              "Allegato (*) 
              Tariffa per la determinazione del corrispettivo  dovuto
          alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della  legge  11
          febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni,  quale
          compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle
          spese documentate sostenute dal collegio arbitrale. 
              In caso di conciliazione prevista dall'articolo  5  del
          regolamento arbitrale  sono  dovuti  i  soli  corrispettivi
          minimi, ridotti della meta'. 
              La  Camera  arbitrale,  con  espressa  motivazione   in
          merito,  alla  particolare  complessita'  delle   questioni
          trattate,   alle   specifiche   competenze   utilizzate   e
          all'effettivo lavoro  svolto,  puo'  incrementare  fino  al
          doppio i compensi massimi sotto riportati. 
              La presente tariffa puo' essere modificata con  decreto
          del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  il
          Ministro della giustizia. 
              Computo della tariffa 
              Valore della controversia ex art.  10  del  regolamento
          arbitrale Minimo lire Massimo lire 
              1) fino a L. 200.000.000 10.000.000 25.000.000 
              2)  da  L.  200.000.001  a  L.  500.000.000  20.000.000
          40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del  valore  della
          causa rispetto al minimo del valore dello scaglione 
              3)  da  L.  500.000.001  a   1.000.000.000   35.000.000
          70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del  valore  della
          causa rispetto al minimo del valore dello scaglione 
              4) da L. 1.000.000.001 a  L.  5.000.000.000  60.000.000
          100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore  della
          causa rispetto al minimo del valore dello scaglione 
              5) da L. 5.000.000.001 a L.  10.000.000.000  90.000.000
          150.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore  della
          causa rispetto al minimo del valore dello scaglione 
              6) da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000 120.000.000
          200.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore  della
          causa rispetto al minimo del valore dello scaglione 
              7)  da   L.   50.000.000.001   a   L.   100.000.000.000
          180.000.000 300.000.000, oltre lo 0,50  sull'eccedenza  del
          valore della causa rispetto  al  minimo  del  valore  dello
          scaglione 
              8) oltre L.  100.000.000.000  300.000.000  500.000.000,
          oltre l'1 per mille sull'eccedenza" 
              (*) Per la riduzione dei compensi previsti dal presente
          allegato vedi il comma 12 dell'art. 241, D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, come modificato dalla lettera  b)  del  comma
          1-quinquiesdecies dell'art. 29, D.L. 30 dicembre  2008,  n.
          207,  nel  testo  integrato   dalla   relativa   legge   di
          conversione. 
              - Si riportano gli  articoli  153  e  175  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 153 (Finanza di progetto) 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di pubblica utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle
          strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti  nella
          programmazione  triennale  e  nell'elenco  annuale  di  cui
          all'articolo 128, ovvero negli strumenti di  programmazione
          formalmente approvati  dall'amministrazione  aggiudicatrice
          sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
          porti, finanziabili  in  tutto  o  in  parte  con  capitali
          privati,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in
          alternativa all'affidamento mediante concessione  ai  sensi
          dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a  base
          di gara uno studio di fattibilita', mediante  pubblicazione
          di un bando finalizzato alla presentazione di  offerte  che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti proponenti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
              2-bis. Lo studio di fattibilita' da  porre  a  base  di
          gara  e'  redatto  dal  personale   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  dello  studio  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico del progetto. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'articolo
          144, specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare,   da   questi   presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal  caso  la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche al  progetto  preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al  contenuto  della  bozza  di  convenzione.  Per   quanto
          concerne le strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,
          l'esame e la valutazione delle proposte sono  svolti  anche
          con riferimento  alla  maggiore  idoneita'  dell'iniziativa
          prescelta a  soddisfare  in  via  combinata  gli  interessi
          pubblici  alla  valorizzazione   turistica   ed   economica
          dell'area  interessata,  alla  tutela   del   paesaggio   e
          dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
          previsti  per  il  rilascio  della  concessione   demaniale
          marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo
          38. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni
          per chiarire e agevolare le attivita' di  asseverazione  ai
          fini  della  valutazione   degli   elementi   economici   e
          finanziari.  Il   piano   economico-finanziario   comprende
          l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
          delle offerte, comprensivo anche dei  diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578  del  codice  civile.
          Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del  valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture
          destinate alla nautica da diporto, il progetto  preliminare
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti 5 giugno  2009,  nn.  10/09,
          11/09 e 12/09 e successive modificazioni. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione  il   progetto   preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 97, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. Il rilascio  della  concessione
          demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
          progetto definitivo, redatto  in  conformita'  al  progetto
          preliminare approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 75 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano ove necessario le disposizioni di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando
          le disposizioni relative al contenuto  del  bando  previste
          dal comma 3,  primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a
          quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e  b),  procedere
          come segue: 
              a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non
          comporta  l'aggiudicazione  al  promotore   prescelto,   ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
              b)   provvedere   alla   approvazione   del    progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); 
              c) bandire una nuova  procedura  selettiva,  ponendo  a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con  il  criterio   della   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
              d) ove non  siano  state  presentate  offerte  valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; 
              e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte
          valutate economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella  del
          promotore posta a base di gara,  quest'ultimo  puo',  entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
              f) ove il promotore non  adegui  nel  termine  indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo  e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui  al  comma  9,  terzo  periodo.  Qualora  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   si    avvalgano    delle
          disposizioni del presente comma, non si applicano il  comma
          10, lettere d) ed e), il comma 11  e  il  comma  12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
              16. In relazione a ciascun lavoro inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione  di   cui   all'articolo   75,   corredata   dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi e dell'impegno a  prestare  una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a),  b)  e
          c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          del termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,
          le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel
          caso in cui sia pervenuta una sola proposta,  a  pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui  all'articolo  122,  secondo  l'importo   dei   lavori,
          contenente i criteri in  base  ai  quali  si  procede  alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le nuove proposte  sono  presentate  entro  novanta  giorni
          dalla pubblicazione di  detto  avviso;  le  amministrazioni
          aggiudicatrici esaminano dette  proposte,  unitamente  alle
          proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei  mesi
          dalla  scadenza  di  detto  termine.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso  dei
          requisiti, individuano la  proposta  ritenuta  di  pubblico
          interesse procedendo poi in via alternativa a: 
              a) se il progetto preliminare necessita  di  modifiche,
          qualora ricorrano le condizioni  di  cui  all'articolo  58,
          comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo  a  base  di
          esso il progetto preliminare e la proposta; 
              b)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, bandire una concessione ai  sensi
          dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di
          gara ed invitando alla gara il promotore; 
              c)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
              17. Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare  di
          cui  alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma   16,
          l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia  di
          cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
          a), b) e c), si applica il comma 13. 
              18. Il promotore che non risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
              19. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  nella  programmazione
          triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto,  il  progetto   preliminare   deve   definire   le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  ed  il
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione  del  progetto  ed   i   dati   necessari   per
          individuare e valutare i principali effetti che il progetto
          puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato  con  le
          specifiche  richieste  nei  decreti  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti 5 giugno  2009,  nn.  10/09,
          11/09  e  12/09,  e  successive  modificazioni.  Il   piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  21,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 75, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice  valuta,  entro  tre   mesi,   il   pubblico
          interesse della  proposta.  A  tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto preliminare le modifiche  necessarie  per  la  sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
          interesse.   Il   progetto    preliminare,    eventualmente
          modificato, e' inserito nella programmazione  triennale  di
          cui   all'articolo   128   ovvero   negli   strumenti    di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto   in   approvazione   con   le   modalita'   indicate
          all'articolo 97; il proponente e' tenuto  ad  apportare  le
          eventuali  ulteriori   modifiche   chieste   in   sede   di
          approvazione del  progetto;  in  difetto,  il  progetto  si
          intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
          posto a base di gara per l'affidamento di una  concessione,
          alla  quale  e'  invitato  il  proponente,  che  assume  la
          denominazione di  promotore.  Nel  bando  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' chiedere ai  concorrenti,  compreso  il
          promotore,  la  presentazione  di  eventuali  varianti   al
          progetto. Nel bando e' specificato che  il  promotore  puo'
          esercitare  il  diritto  di  prelazione.   I   concorrenti,
          compreso  il  promotore,  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  8,  e  presentare  un'offerta
          contenente   una   bozza   di   convenzione,    il    piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano  i
          commi 4, 5,  6,  7  e  13.  Se  il  promotore  non  risulta
          aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici  giorni
          dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva,   il
          diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
          di impegnarsi ad adempiere alle  obbligazioni  contrattuali
          alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della  proposta  nei  limiti  indicati  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
              20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
          riguardare, in alternativa alla concessione,  la  locazione
          finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 
              21. Possono presentare le proposte di cui al comma  19,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 8, nonche' i soggetti dotati di  idonei  requisiti
          tecnici,   organizzativi,    finanziari    e    gestionali,
          specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
          articoli 34  e  90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              21-bis. Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater. 
              22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19  e
          21, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.". 
              "Art. 175 (Promotore e finanza  di  progetto  (art.  8,
          d.lgs. n. 190/2002) 
              1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al
          decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  100  del  2  maggio
          2001, nonche' nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e in quella dell'Unione europea,  la  lista  delle
          infrastrutture inserite nel programma di cui all'  articolo
          161, comma 1, del presente codice, per le quali i  soggetti
          aggiudicatori  intendono  ricorrere  alle  procedure  della
          finanza di progetto  disciplinate  dal  presente  articolo.
          Nella lista  e'  precisato,  per  ciascuna  infrastruttura,
          l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso  il  quale  gli
          interessati  possono  ottenere  le  informazioni   ritenute
          utili. 
              2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento   nella
          lista, i soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di
          fattibilita'  al  Ministero,  che  ne  cura   l'istruttoria
          secondo quanto previsto dall' articolo 161, comma 1-quater.
          Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita'  al  CIPE,
          che si esprime con la partecipazione dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome eventualmente interessate
          e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le
          eventuali risorse  pubbliche  destinate  al  progetto,  che
          devono essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette
          risorse devono essere mantenute disponibili per i  progetti
          approvati sino alla loro realizzazione. 
              3. Il Ministero aggiorna la lista di cui  al  comma  1,
          indicando gli interventi i cui studi di  fattibilita'  sono
          stati approvati dal CIPE. 
              4. Il  soggetto  aggiudicatore,  entro  novanta  giorni
          dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE  di
          approvazione dello studio di  fattibilita',  provvede  alla
          pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio  di
          fattibilita'. 
              5. Il bando, oltre a  quanto  previsto  dall'  articolo
          177, deve specificare che: 
              a) le offerte devono contenere un progetto  preliminare
          che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico  di  cui
          all'allegato XXI, deve evidenziare, con  apposito  adeguato
          elaborato cartografico,  le  aree  impegnate,  le  relative
          eventuali fasce di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
          salvaguardia, e  deve,  inoltre,  indicare  ed  evidenziare
          anche  le  caratteristiche  prestazionali,  le   specifiche
          funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi
          compreso  il  costo  per  le  eventuali  opere   e   misure
          compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza
          di convenzione; un piano  economico-finanziario  asseverato
          ai sensi  dell'  articolo  153,  comma  9,  primo  periodo,
          nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di uno  o
          piu'  istituti  finanziatori   nel   progetto.   Il   piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute per la predisposizione dell'offerta,  comprensivo
          anche  dei  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
          all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'
          superare il 2,5 per  cento  del  valore  dell'investimento,
          come desumibile dallo studio di fattibilita' posto  a  base
          di gara; 
              b) il  soggetto  aggiudicatore  richiede  al  promotore
          scelto ai sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto
          preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione  e
          al piano  economico-finanziario,  da  esso  presentati,  le
          modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione
          del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso  la
          concessione e'  definitivamente  aggiudicata  al  promotore
          solo  successivamente   all'accettazione,   da   parte   di
          quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di  mancata
          accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del
          promotore,  il  soggetto  aggiudicatore  ha   facolta'   di
          chiedere   ai   concorrenti   successivi   in   graduatoria
          l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta,  delle
          modifiche da apportare al progetto  preliminare  presentato
          dal   promotore   alle   stesse   condizioni   proposte   a
          quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito
          negativo o di una sola offerta, il  soggetto  aggiudicatore
          ha facolta' di  procedere  ai  sensi  dell'  articolo  177,
          ponendo a base di gara il progetto preliminare  predisposto
          dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE; 
              c) il  promotore,  o  eventualmente  altro  concorrente
          scelto   ai   sensi    della    lettera    b)    ai    fini
          dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare
          adeguato   conto   dell'integrale   copertura   finanziaria
          dell'investimento, anche acquisendo  la  disponibilita'  di
          uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento
          previsto  nel  piano  economico-finanziario  correlato   al
          progetto   preliminare   presentato   dal   promotore    ed
          eventualmente adeguato a seguito  della  deliberazione  del
          CIPE. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater. Si applicano altresi' le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 174. 
              6. In parziale deroga a quanto stabilito dall' articolo
          177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate
          con   il   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
          vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina  promotore  il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta. L'esame  delle  offerte  e'  esteso  agli  aspetti
          relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato,
          al valore economico e finanziario del piano e al  contenuto
          della bozza di convenzione. 
              7. Le offerte sono corredate  delle  garanzie  e  delle
          cauzioni di cui all' articolo 153, comma 13, primo periodo. 
              8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo
          indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno  dalla
          presentazione dell'offerta stessa. 
              9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove  necessaria,
          la procedura di valutazione di impatto ambientale e  quella
          di localizzazione urbanistica, ai sensi dell' articolo 165,
          comma 3. A tale fine,  il  promotore  integra  il  progetto
          preliminare con lo  studio  di  impatto  ambientale  e  con
          quanto necessario alle predette procedure. 
              10. Il progetto preliminare, istruito  ai  sensi  dell'
          articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'
          articolo 169-bis, unitamente allo schema di  convenzione  e
          al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del
          progetto preliminare da parte del CIPE non determina  alcun
          diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni
          e alle attivita' gia' svolte. 
              11.     Il     soggetto      aggiudicatore      procede
          all'aggiudicazione  e  alla  stipula   del   contratto   di
          concessione nei termini e alle condizioni di cui  al  comma
          5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti  aggiudicatario
          della  concessione  un  soggetto  diverso  dal   promotore,
          quest'ultimo   ha   diritto   al   pagamento,   a    carico
          dell'aggiudicatario definitivo,  dell'importo  delle  spese
          sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso
          dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9. 
              12.  Il  soggetto   aggiudicatario   e'   tenuto   agli
          adempimenti previsti dall' articolo 153, comma 13,  secondo
          e terzo periodo. 
              13. E' facolta' dei soggetti di cui all' articolo  153,
          comma 20, presentare al  soggetto  aggiudicatore  studi  di
          fattibilita' relativi alla realizzazione di  infrastrutture
          inserite nel  programma  di  cui  all'  articolo  161,  non
          presenti nella  lista  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. Ai fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella
          lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore
          trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero il  quale,
          svolta l'istruttoria ai sensi  dell'  articolo  161,  comma
          1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai  sensi
          del  comma   2   del   presente   articolo.   L'inserimento
          dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del
          proponente al compenso per le prestazioni compiute  o  alla
          realizzazione degli interventi proposti. 
              14. I soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,
          possono  presentare  al  soggetto  aggiudicatore   proposte
          relative alla realizzazione di infrastrutture inserite  nel
          programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista
          di cui al  comma  1  del  presente  articolo.  Il  soggetto
          aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta
          ovvero di  interrompere  il  procedimento,  senza  oneri  a
          proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
          al sesto periodo del presente comma. La  proposta  contiene
          il progetto preliminare  redatto  ai  sensi  del  comma  5,
          lettera a), lo studio di impatto ambientale,  la  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  9,  primo
          periodo,  nonche'  l'indicazione  del  contributo  pubblico
          eventualmente necessario alla realizzazione del progetto  e
          la specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio  e
          della gestione. Il  piano  economico-finanziario  comprende
          l'importo  di  cui  all'articolo  153,  comma  9,   secondo
          periodo; tale importo non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore  dell'investimento.  La  proposta  e'  corredata
          delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui
          all'articolo 75, e dell'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
          terzo periodo, nel caso di indizione di gara.  Il  soggetto
          aggiudicatore promuove, ove  necessaria,  la  procedura  di
          impatto ambientale e quella di localizzazione  urbanistica,
          ai   sensi   dell'articolo   165,   comma   3,    invitando
          eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
          documentazione  necessaria  alle  predette  procedure.   La
          proposta  viene  rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore   al
          Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo
          165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE
          ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo  schema  di
          convenzione e al piano economico-finanziario.  Il  soggetto
          aggiudicatore ha facolta' di richiedere  al  proponente  di
          apportare  alla   proposta   le   modifiche   eventualmente
          intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.  Se
          il proponente apporta  le  modifiche  richieste  assume  la
          denominazione di promotore e la proposta e' inserita  nella
          lista di cui al comma 1 ed e' posta  a  base  di  gara  per
          l'affidamento di una  concessione  ai  sensi  dell'articolo
          177, cui partecipa il promotore con diritto di  prelazione,
          di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il  promotore
          non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera
          la cauzione di cui all'articolo 75.  I  concorrenti  devono
          essere in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  153,
          comma  8.  Si  applica  l'articolo  153,  commi  4  e   19,
          tredicesimo, quattordicesimo  e  quindicesimo  periodo.  Il
          soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti
          dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.". 
              - Si riporta l'articolo  5,  comma  5  della  legge  18
          dicembre 2015, n. 220 (Riforma della  RAI  e  del  servizio
          pubblico radiotelevisivo): 
              "Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali) 
              (Omissis) 
              5. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  vista
          dell'affidamento della concessione  del  servizio  pubblico
          radiofonico,   televisivo   e   multimediale,   avvia   una
          consultazione  pubblica   sugli   obblighi   del   servizio
          medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione. 
              (Omissis).". 
              - Si  riporta  l'articolo  49,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
          di media audiovisivi e radiofonici),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Art.   49   (Disciplina   della   RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa) 
              1.  La  concessione  del  servizio  pubblico   generale
          radiotelevisivo e' affidata, fino al 31 ottobre 2016,  alla
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa.". 
              - Si riporta l'articolo 49-ter del decreto  legislativo
          31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei  servizi  di  media
          audiovisivi e radiofonici): 
              "Art.     49-ter     (Contratti     conclusi      dalla
          RAI-Radiotelevisione  italiana   Spa   e   dalle   societa'
          partecipate) 
              1.  I  contratti  conclusi  dalla  RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa e dalle societa' interamente partecipate dalla
          medesima aventi per oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la
          produzione o la coproduzione e  la  commercializzazione  di
          programmi radiotelevisivi  e  di  opere  audiovisive  e  le
          relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi
          dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ai  sensi
          dell'articolo 19 dello stesso codice. 
              2.  I  contratti  conclusi  dalla  RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa e dalle societa' interamente partecipate dalla
          medesima aventi ad  oggetto  lavori,  servizi  e  forniture
          collegati, connessi o funzionali ai  contratti  di  cui  al
          comma 1, di importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
          comunitaria, non sono soggetti  agli  obblighi  procedurali
          previsti per tale tipologia di contratti dal citato  codice
          di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.
          L'affidamento  dei  contratti  di  cui  al  presente  comma
          avviene comunque nel rispetto dei principi di economicita',
          efficacia,   imparzialita',   parita'    di    trattamento,
          trasparenza e proporzionalita'. 
              3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli
          obblighi procedurali previsti dall'articolo  27,  comma  1,
          secondo periodo,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.". 
              - Si riportano gli articoli  19  e  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 19. (Contratti di servizi esclusi (artt. 16 e 18,
          direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva  2004/17;  art.
          5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 
              1. Il presente  codice  non  si  applica  ai  contratti
          pubblici: 
              a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione,  quali
          che siano le relative modalita'  finanziarie,  di  terreni,
          fabbricati esistenti o altri beni  immobili  o  riguardanti
          diritti su tali beni;  tuttavia,  i  contratti  di  servizi
          finanziari  conclusi   anteriormente,   contestualmente   o
          successivamente al contratto di  acquisto  o  di  locazione
          rientrano, a prescindere dalla loro  forma,  nel  campo  di
          applicazione del presente codice; 
              b) aventi  per  oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la
          produzione  o  coproduzione  di  programmi  destinati  alla
          trasmissione  da  parte  di  emittenti  radiotelevisive   e
          appalti concernenti il tempo di trasmissione; 
              c)   concernenti   i   servizi   d'arbitrato    e    di
          conciliazione; 
              d)    concernenti    servizi    finanziari     relativi
          all'emissione,   all'acquisto,   alla    vendita    e    al
          trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in
          particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o
          capitale  delle  stazioni  appaltanti,  nonche'  i  servizi
          forniti dalla Banca d'Italia; 
              e) concernenti contratti di lavoro; 
              f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da
          quelli i cui  risultati  appartengono  esclusivamente  alla
          stazione appaltante, perche' li  usi  nell'esercizio  della
          sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio
          sia interamente retribuita da tale amministrazione. 
              2. Il presente  codice  non  si  applica  agli  appalti
          pubblici  di  servizi  aggiudicati  da   un'amministrazione
          aggiudicatrice o  da  un  ente  aggiudicatore  ad  un'altra
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ad  un'associazione   o
          consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad  un
          diritto esclusivo di cui  esse  beneficiano  in  virtu'  di
          disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative
          pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con
          il trattato.". 
              "Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi) 
              1.  L'affidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad
          oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto  o  in
          parte, dall'ambito di applicazione oggettiva  del  presente
          codice, avviene nel rispetto dei principi di  economicita',
          efficacia,   imparzialita',   parita'    di    trattamento,
          trasparenza, proporzionalita'.  L'affidamento  deve  essere
          preceduto  da  invito  ad  almeno  cinque  concorrenti,  se
          compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento  dei
          contratti  di  finanziamento,   comunque   stipulati,   dai
          concessionari di lavori pubblici che  sono  amministrazioni
          aggiudicatrici o enti aggiudicatori  avviene  nel  rispetto
          dei principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
          preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. 
              (Omissis).". 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 2, comma  1,  lettera  h),  del
          decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela del patrimonio culturale, lo  sviluppo  della
          cultura  e  il  rilancio  del  turismo),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: 
              "Art. 2 (Misure urgenti per  la  semplificazione  delle
          procedure  di  gara  e  altri  interventi  urgenti  per  la
          realizzazione del Grande Progetto Pompei) 
              1. Agli affidamenti  di  contratti  in  attuazione  del
          Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea
          con la Decisione n. C(2012) 2154  del  29  marzo  2012,  si
          applicano,  al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti  salvi
          gli effetti del protocollo di legalita'  stipulato  con  la
          competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: 
              (Omissis) 
              h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163, nonche' alle disposizioni contenute  nella  Parte  II,
          Titolo  II,  Capo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 207 del 2010, la  verifica  dei  progetti  e'
          sostituita  da   un'attestazione   di   rispondenza   degli
          elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo  93,
          commi 1 e 2, del predetto Codice, ove  richiesti,  e  della
          loro conformita' alla  normativa  vigente,  rilasciata  dal
          Direttore generale di progetto. 
              (Omissis).". 
              - Si riportano gli articoli 112 e 93, commi 1 e 2,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art.   112   (Verifica   della   progettazione   prima
          dell'inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge  n.
          109/1994; 19, comma 1-ter, legge n. 109/1994) 
              1.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le   stazioni
          appaltanti verificano,  nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti nel regolamento, la rispondenza  degli  elaborati
          progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1  e
          2, e la loro conformita' alla normativa vigente. 
              2. Nei contratti aventi ad oggetto la  sola  esecuzione
          dei lavori, la verifica di cui al comma 1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento.  Nei  contratti
          aventi  ad  oggetto   l'esecuzione   e   la   progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva  ed  esecutiva,   la   verifica   del   progetto
          preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della
          stazione appaltante hanno  luogo  prima  dell'inizio  delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti  dall'offerente  hanno  luogo   prima   dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal
          regolamento, prima  dell'approvazione  del  progetto  e  in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del progetto esecutivo  o  definitivo  rispettivamente,  al
          progetto  definitivo  o  preliminare.  Al   contraddittorio
          partecipa anche il progettista autore del progetto posto  a
          base  della  gara,  che  si  esprime  in  ordine   a   tale
          conformita'. 
              4.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              4-bis.  Il  soggetto   incaricato   dell'attivita'   di
          verifica deve essere munito,  dalla  data  di  accettazione
          dell'incarico, di una  polizza  di  responsabilita'  civile
          professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad  errori
          od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di  verifica,
          avente le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento.  Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico  per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso    all'interno     del     quadro     economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere entro la data di validazione  del  progetto.  Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno. 
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) per i lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, la  verifica  deve  essere  effettuata  da
          organismi di controllo accreditati  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
              b) per i lavori di importo inferiore a  20  milioni  di
          euro, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli  uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita', ovvero da altri soggetti  autorizzati  secondo  i
          criteri stabiliti dal regolamento; 
              c) soppressa 
              6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate  di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi  che
          precedono, in quanto compatibili.". 
              "Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e
          per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994) 
              1. La progettazione in materia di  lavori  pubblici  si
          articola,   nel    rispetto    dei    vincoli    esistenti,
          preventivamente  accertati,  laddove  possibile   fin   dal
          documento preliminare, e dei limiti di spesa  prestabiliti,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo   da
          assicurare: 
              a)  la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza   alle
          finalita' relative; 
              b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; 
              c)  il  soddisfacimento   dei   requisiti   essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a  modificarle.  E'
          consentita  altresi'  l'omissione  di  uno  dei  primi  due
          livelli di  progettazione  purche'  il  livello  successivo
          contenga tutti gli elementi previsti per il livello  omesso
          e siano garantiti i requisiti di cui al  comma  1,  lettere
          a), b) e c). 
              (Omissis).". 
              - Si riportano gli articoli da 343 a  356  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 343 (Ambito di applicazione delle disposizioni in
          materia  di  lavori,  servizi  e  forniture  relativi  agli
          interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di
          sviluppo) 
              1. Le disposizioni del presente titolo si applicano  ai
          contratti  di  cui  al  codice  eseguiti   nell'ambito   di
          applicazione della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  fermo
          restando  quanto  previsto  in  materia  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
              2. Per quanto  non  disposto  dal  presente  titolo  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nel  codice  e  nel
          presente regolamento ad esclusione della parte  II,  titolo
          XI , e del titolo II della presente parte.". 
              "Art.  344  (Programmazione  di   lavori,   servizi   e
          forniture relativi agli interventi  di  cooperazione  (art.
          225, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in
          attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali
          il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per
          il  tramite  delle  ambasciate,  il  compito  di   stazione
          appaltante, e' articolata secondo il disposto dell'articolo
          2, comma 2,  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49.  In
          relazione alla necessita' di definizione degli accordi  con
          i  Paesi  beneficiari   possono   essere   inserite   nella
          programmazione anche  solo  le  indicazioni  delle  risorse
          disponibili per i programmi di intervento. 
              2. Qualora l'accordo di  attuazione  di  una  specifica
          iniziativa di cooperazione stipulato  tra  l'Italia  ed  il
          Paese beneficiario preveda che il Paese beneficiario svolga
          il  compito  di  stazione   appaltante,   l'affidamento   e
          l'esecuzione  dei  lavori,  servizi  o  forniture   possono
          seguire la normativa locale o  quella  adottata  nel  Paese
          beneficiario dalla Commissione europea  o  dagli  organismi
          internazionali di cui l'Italia e' membro. In  tal  caso  lo
          stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle
          autorizzazioni  da  parte  dell'autorita'   italiana,   per
          garantire il rispetto dei principi di  cui  all'articolo  2
          del  codice  e  l'osservanza  del  divieto   di   utilizzo,
          direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.". 
              "Art.  345  (Progettazione  di  lavori  relativi   agli
          interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. L'elaborazione dei progetti preliminari,  definitivi
          ed esecutivi puo' essere  affidata  anche  a  soggetti  dei
          Paesi beneficiari con  adeguata  e  documentata  competenza
          professionale  che   abbiano   stipulato   idonea   polizza
          assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione,
          la progettazione dello specifico intervento di cooperazione
          e'  soggetta  alla  previa  approvazione   da   parte   dei
          competenti organi del Paese  destinatario  dell'intervento,
          alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La
          progettazione  deve  altresi'   conformarsi   ai   principi
          generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia
          di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi  per
          i   quali   siano   disponibili   studi   preliminari    di
          fattibilita',  qualora  vi  siano  particolari  ragioni  di
          urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita'  tecnica
          o ripetitivita', potra' essere  redatto  immediatamente  il
          progetto esecutivo. 
              2. La stima e l'analisi dei prezzi sono  formulate  con
          riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui  territorio
          e' eseguito l'intervento. 
              3. Quando le  componenti  del  progetto  devono  essere
          reperite  su  un  mercato  diverso  da  quello  del   Paese
          beneficiario l'analisi dei prezzi va  riferita  al  mercato
          nel quale dette componenti sono disponibili.". 
              "Art. 346 (Misure  organizzative  per  la  gestione  ed
          esecuzione di lavori, servizi  e  forniture  relativi  agli
          interventi di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile
          del   procedimento   che    assicura,    costantemente    e
          direttamente, lo  svolgimento  dei  compiti  stabiliti  nel
          codice e nel  presente  regolamento.  Per  i  lavori  ed  i
          servizi attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria,  il
          responsabile del procedimento puo' essere coadiuvato da  un
          tecnico di supporto anche locale. 
              2.  Puo'  essere  nominato  un  solo  responsabile  del
          procedimento per  piu'  interventi  da  eseguirsi  in  aree
          limitrofe. 
              3. I  lavori  di  modesta  entita'  e  complessita',  o
          realizzati secondo tecniche costruttive elementari  tipiche
          dei Paesi in via di sviluppo fino ad un valore  di  750.000
          euro possono essere realizzati tramite  organizzazioni  non
          governative titolari del programma generale  di  intervento
          di  cooperazione,  avvalendosi  di  personale  di  adeguata
          professionalita'  e  di  materiali  locali.   La   stazione
          appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto  e  nel
          bando di gara relativi all'intervento di cooperazione.". 
              "Art.  347  (Aggiudicazione  di   lavori,   servizi   e
          forniture relativi agli interventi di cooperazione) 
              1. Gli accordi di  attuazione  stipulati  con  i  Paesi
          beneficiari per gli specifici interventi possono  prevedere
          che alle procedure di affidamento  dei  contratti  pubblici
          possano partecipare soggetti dei Paesi esteri che abbiano i
          requisiti per  la  qualificazione,  economico-finanziari  e
          tecnico-professionali   prescritti   per   gli    operatori
          economici  italiani,  certificati  secondo   le   normative
          vigenti in detti Paesi. 
              2. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere
          che,  per  i  contratti  pubblici   appaltati   nei   Paesi
          beneficiari, siano seguite le procedure  di  aggiudicazione
          adottate nel Paese beneficiario dalla Commissione europea o
          dagli organismi internazionali di cui l'Italia e' membro. 
              3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per
          i quali  l'amministrazione  italiana  opera  come  stazione
          appaltante possono essere nominati,  come  membri,  tecnici
          italiani e stranieri non residenti in Italia, con  adeguata
          e documentata competenza professionale.". 
              "Art.  348  (Direzione   dei   lavori   relativi   agli
          interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n. 554/1999) 
              1.  Il  direttore   dei   lavori,   se   non   presente
          costantemente  sul   sito   della   realizzazione,   nomina
          obbligatoriamente assistenti di cantiere  che  seguano  sul
          posto  l'andamento  dei   lavori.   Oltre   alle   funzioni
          esercitate   secondo   le   disposizioni    del    presente
          regolamento, nei casi di somma  urgenza  il  direttore  dei
          lavori  assume  le  decisioni  necessarie   per   rimuovere
          situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
          lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto  e  ne
          ordina  contestualmente   l'attuazione.   Delle   decisioni
          assunte e dei lavori ordinati  riferisce  con  le  relative
          motivazioni in apposita perizia da inviare con  la  massima
          tempestivita'  al  responsabile  del  procedimento  per  la
          ratifica del proprio operato. 
              2. Il direttore del lavori puo'  curare  l'accettazione
          dei materiali e la registrazione dell'andamento dei  lavori
          in via informatica, anche a distanza, mediante il  supporto
          di  rilevazioni  e  misure  degli  ispettori  di   cantiere
          presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita' per
          quanto riguarda  la  rispondenza  dell'opera  al  progetto,
          dell'osservanza  delle  disposizioni  di   esecuzione   del
          progetto, della qualita' dei materiali impiegati,  nonche',
          per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della  posa
          in opera.". 
              "Art.  349  (Collaudo  e  verifica  di  conformita'  di
          lavori, servizi e forniture  relativi  agli  interventi  di
          cooperazione (art. 229, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Il collaudo dei  lavori  disciplinati  dal  presente
          titolo deve essere  espletato  con  le  modalita'  previste
          nella parte II, titolo X, in  quanto  applicabili,  e  deve
          essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei
          lavori. Nelle commissioni di collaudo puo' essere  nominato
          come membro un tecnico designato dal Paese beneficiario. 
              2. Per  i  lavori,  il  responsabile  del  procedimento
          dispone, secondo la natura e la tipologia dei  lavori,  che
          il  certificato  di  collaudo  sia  corredato   anche   dai
          certificati  di  collaudo  statico  delle   strutture,   di
          sicurezza degli impianti e di  conformita'  alle  norme  di
          sicurezza e di prevenzioni di incendi, che  possono  essere
          rilasciati da soggetti pubblici o privati,  con  competenza
          legalmente riconosciuta nel Paese beneficiario. 
              3. La verifica di conformita' di servizi e di forniture
          e' espletata secondo  le  norme  dettate  dalla  parte  IV,
          titolo IV, in  quanto  applicabili.  Nelle  commissioni  di
          collaudo puo' essere nominato un membro designato dal Paese
          beneficiario, fermo  restando  il  numero  complessivo  dei
          membri previsto dalla vigente normativa.". 
              "Art. 350  (Adeguamento  dei  prezzi  per  i  contratti
          relativi agli interventi di cooperazione (art. 230,  D.P.R.
          n. 554/1999) 
              1.  Per  lavori  disciplinati  dal   presente   titolo,
          l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste  nel  prezzo
          dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d'asta  aumentato   o
          diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in  cui
          la   dinamica   dei   prezzi   del   Paese    beneficiario,
          congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con  le
          modalita' di cui al comma 4, tra il 31  dicembre  dell'anno
          di presentazione dell'offerta ed il 31  dicembre  dell'anno
          precedente la data di richiesta di verifica  di  una  delle
          due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo
          in percentuale superiore al dieci per cento sul valore  del
          contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo'  chiedere  la
          risoluzione  del   contratto   per   eccessiva   onerosita'
          sopravvenuta   e   null'altro   pretendere   in   caso   di
          prosecuzione delle opere. 
              2. L'incremento o il  decremento  per  la  quota  parte
          eccedente il dieci per cento si applicano, una sola  volta,
          all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre
          intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 
              3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica
          per la parte dei lavori eseguita  in  ritardo  rispetto  ai
          termini contenuti nel cronoprogramma dei  lavori,  se  tale
          ritardo e' imputabile all'esecutore. 
              4.  L'incidenza  della  dinamica   dei   prezzi   viene
          calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli  organismi  a
          tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nel Paese
          beneficiario  siano  assenti   strumenti   di   rilevazione
          ufficiale  della  dinamica  dei  prezzi,   la   valutazione
          relativa ai singoli contratti e'  rimessa  al  responsabile
          del procedimento. 
              5. Ai lavori di cui al comma  1  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 133, commi I-bis e da 3  a
          8, del codice. 
              6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a  servizi
          e  forniture  ad  esecuzione  continuata  o  periodica,  si
          applica l'articolo 115 del codice.". 
              "Art. 351 (Ambito di applicazione delle disposizioni in
          materia di lavori da eseguirsi presso le  sedi  estere  del
          Ministero degli affari esteri) 
              1. Le disposizioni del presente titolo si applicano  ai
          lavori   eseguiti   su   immobili   all'estero    ad    uso
          dell'amministrazione del  Ministero  degli  affari  esteri,
          fermo restando quanto previsto in materia dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  dalla
          legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto  legislativo  15
          dicembre 2006, n. 307. 
              2. Per quanto  non  disposto  dal  presente  titolo  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nel  codice  e  nel
          presente regolamento ad esclusione della parte  II,  titolo
          XI, e del titolo I della presente parte.". 
              "Art. 352 (Progettazione  dei  lavori  presso  le  sedi
          estere del Ministero degli affari esteri (art. 226,  D.P.R.
          n. 554/1999) 
              1. I progetti  preliminari,  definitivi  ed  esecutivi,
          devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari  o
          maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza  del
          Paese ove e' situata la sede estera interessata dai lavori,
          secondo le modalita' stabilite al comma 4. Il  responsabile
          del procedimento, qualora vi siano particolari  ragioni  di
          urgenza, ovvero in relazione alla semplicita' tecnica, alla
          ripetitivita'  degli  interventi,  alla  disponibilita'  di
          studi preliminari di fattibilita', puo'  disporre  che  sia
          redatto immediatamente il progetto esecutivo. 
              2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate,  con
          riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui  territorio
          e' eseguito l'intervento. 
              3. Quando le  componenti  del  progetto  devono  essere
          reperite su un mercato diverso da quello della sede  estera
          interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai
          mercati nei quali dette componenti sono disponibili. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento  in   sede   di
          documento   preliminare   alla   progettazione    di    cui
          all'articolo   15   stabilisce   l'ambito   normativo    di
          riferimento  dell'intervento,  specificando   altresi'   le
          eventuali cause di interferenza tra  la  normativa  tecnica
          italiana e quella in vigore  presso  il  Paese  della  sede
          estera interessata dai lavori. 
              5. Qualora nell'affidamento dei lavori e  dei  relativi
          servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta
          del  contraente  procedure  locali  diverse  rispetto  alle
          procedure previste dalla normativa italiana,  il  documento
          preliminare alla progettazione, redatto anche  mediante  il
          supporto esterno ai sensi dell'articolo 90,  comma  6,  del
          codice, e' integrato dal provvedimento di cui  all'articolo
          6, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre  2006,  n.
          307, adottato dal titolare dell'ufficio. 
              6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  successive  modificazioni,   inerente   al   parere
          consultivo della commissione per gli  immobili  adibiti  ad
          uso dell'amministrazione degli  affari  esteri  di  cui  il
          responsabile del procedimento  dovra'  tenere  conto  nelle
          procedure di cui al comma 7. 
              7. Il responsabile del procedimento propone in sede  di
          esame dei progetti preliminari e definitivi  il  ricorso  a
          procedure  analoghe  alla  conferenza  dei  servizi,  anche
          direttamente presso la sede estera interessata dai  lavori.
          I costi connessi alla organizzazione  e  partecipazione  ai
          lavori della conferenza sono inclusi nel  quadro  economico
          dell'intervento di cui all'articolo 16. 
              8. Il progettista dei lavori disciplinati dal  presente
          titolo dichiara, al momento della consegna degli  elaborati
          alla  stazione  appaltante,  il  rispetto,   nelle   scelte
          progettuali effettuate, delle normative adottate.". 
              "Art. 353 (Misure  organizzative  per  la  gestione  ed
          esecuzione dei lavori presso le sedi estere  del  Ministero
          degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile
          del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che
          assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un
          tecnico di supporto, la  presenza  presso  la  sede  estera
          interessata dai lavori e che: 
              a) redige il documento preliminare alla progettazione; 
              b) controlla i livelli prestazionali di qualita'  e  di
          prezzo; 
              c) segnala all'amministrazione  inadempimenti,  ritardi
          ed   altre   anomalie   riscontrate   nella   realizzazione
          dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del
          Capo missione qualora il responsabile del procedimento  sia
          in servizio presso la sede estera; 
              d) assume i provvedimenti di  urgenza,  salva  ratifica
          dell'amministrazione centrale; 
              e)  ratifica   i   provvedimenti   di   somma   urgenza
          eventualmente assunti dal direttore dei lavori  e  promuove
          l'adozione della relativa variante di progetto; 
              f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo
          con i criteri di cui all'articolo 356; 
              g)  autorizza  il  subappalto  con  i  criteri  di  cui
          all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili; 
              h)   esercita,   compatibilmente   con   la    presente
          disposizione,  le  altre  funzioni  previste  dal  presente
          regolamento per il responsabile del procedimento. 
              2.  Puo'  essere  nominato  un  solo  responsabile  del
          procedimento per piu' interventi. 
              3. Per le gare d'appalto di lavori,  al  di  fuori  del
          territorio  dell'Unione  europea,   il   responsabile   del
          procedimento puo' prevedere la partecipazione oltre che dei
          soggetti qualificati ai sensi della parte II,  titolo  III,
          anche dagli operatori economici locali previa  acquisizione
          di motivato parere, per  ogni  singolo  concorrente,  sulla
          struttura  organizzativa,  solidita'  economica,  dotazione
          tecnica ed affidabilita' esecutiva da parte del tecnico  di
          fiducia del consolato  competente  presso  la  sede  estera
          interessata dai lavori, ovvero  dello  stesso  responsabile
          del procedimento. 
              4. Per le opere di cui all'articolo 17,  comma  2,  del
          codice,  segnalate   dalla   sede   estera   e   confermate
          dall'Organo centrale per la sicurezza presso  il  Ministero
          degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori,  anche  in
          variante, il responsabile del  procedimento  puo'  disporre
          interventi di affidamento diretto  ad  operatori  economici
          abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di
          lavori nel limite di euro  200.000,  previa  autorizzazione
          dell'amministrazione centrale. 
              5.   Nel   caso   ricorrano   esigenze   derivanti   da
          sopravvenute disposizioni legislative  e  regolamentari  in
          uso  presso  i  Paesi  esteri  ove  ricorre   l'intervento,
          successive alla stipula del contratto, il responsabile  del
          procedimento  promuove  la  predisposizione   di   apposita
          variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1,  del  codice.
          L'approvazione di tale tipologia di variante  e'  demandata
          ai competenti organi del Ministero degli affari  esteri  su
          parere del responsabile del procedimento.". 
              "Art. 354 (Direzione dei lavori presso le  sedi  estere
          del Ministero degli affari  esteri  (art.  228,  D.P.R.  n.
          554/1999) 
              1. Il direttore  dei  lavori  nomina  obbligatoriamente
          assistenti di cantiere che seguano  sul  posto  l'andamento
          globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate  secondo
          le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma
          urgenza  il  direttore  dei  lavori  assume  le   decisioni
          necessarie  per  rimuovere   situazioni   di   pericolo   e
          salvaguardare la funzionalita' del lavoro anche  in  deroga
          alle prescrizioni di progetto e ne  ordina  contestualmente
          l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati
          riferisce con le relative motivazioni in  apposita  perizia
          da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del
          procedimento per la ratifica del proprio operato. 
              2. Nel caso  di  lavori  al  di  fuori  del  territorio
          dell'Unione europea, il direttore del  lavori  puo'  curare
          l'accettazione   dei   materiali   e    la    registrazione
          dell'andamento dei  lavori  in  via  informatica,  anche  a
          distanza, mediante il  supporto  di  rilevazioni  e  misure
          degli  assistenti  di  cantiere  presenti  in  loco,  fatta
          eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
          della legge 5 novembre 1971, n. 1086.". 
              "Art. 355 (Collaudo dei lavori presso  le  sedi  estere
          del Ministero degli affari  esteri  (art.  229,  D.P.R.  n.
          554/1999) 
              1. Il collaudo dei  lavori  disciplinati  dal  presente
          titolo deve essere espletato con le modalita' previste  nel
          presente regolamento, in quanto applicabili, e deve  essere
          concluso entro  un  anno  dalla  data  di  ultimazione  dei
          lavori. 
              2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la
          natura e la tipologia dei lavori,  che  il  certificato  di
          collaudo sia corredato anche dai  certificati  di  collaudo
          statico delle strutture, di sicurezza degli impianti  e  di
          conformita' alle norme di sicurezza  e  di  prevenzioni  di
          incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici
          o privati, con  competenza  legalmente  riconosciuta  nello
          Stato estero interessato dai lavori.". 
              "Art. 356 (Adeguamento dei prezzi per i  lavori  presso
          le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230,
          D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di
          fuori del territorio dell'Unione europea, il prezzo  chiuso
          consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso  d'asta
          aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in  cui
          la dinamica dei prezzi presso la  sede  estera  interessata
          dai  lavori,  congiuntamente  alle  variazioni  di  cambio,
          incidano in senso  negativo  in  percentuale  superiore  al
          dieci per  cento  sul  valore  del  contratto.  Oltre  tali
          limiti,  l'esecutore  puo'  chiedere  la  risoluzione   del
          contratto   per   eccessiva   onerosita'   sopravvenuta   e
          null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 
              2. L'incremento per la quota parte eccedente  il  dieci
          per cento si  applica  all'importo  dei  lavori  ancora  da
          eseguire   per   ogni   semestre   intero   previsto    per
          l'ultimazione dei lavori stessi. 
              3. Il prezzo chiuso non si applica  per  la  parte  dei
          lavori eseguita in ritardo rispetto  ai  termini  contenuti
          nel  cronoprogramma  dei  lavori,  se   tale   ritardo   e'
          imputabile all'esecutore. 
              4.  L'incidenza  della  dinamica   dei   prezzi   viene
          calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli  organismi  a
          tal fine operanti presso la  sede  estera  interessata  dai
          lavori. Qualora nello Stato di  attuazione  dell'intervento
          siano assenti  strumenti  di  rilevazione  ufficiale  della
          dinamica dei prezzi, la  valutazione  relativa  ai  singoli
          contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. 
              5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis
          e da 3 a 8, del codice si applicano  unicamente  ai  lavori
          nel territorio dell'Unione  europea  con  le  modalita'  di
          rilevamento di cui al comma 4 del  presente  articolo.  Per
          tali lavori non si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3 del presente articolo.". 
              - Si riportano gli articoli 182, 183, 184,  e  185  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 182 (Campo di applicazione (art.  17,  d.lgs.  n.
          190/2002) 
              1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  disciplina
          la procedura per la valutazione  di  impatto  ambientale  e
          l'autorizzazione integrata ambientale,  limitatamente  alle
          infrastrutture e agli insediamenti  produttivi  soggetti  a
          tale procedura a norma delle disposizioni vigenti  relative
          alla VIA statale, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 della direttiva  85/337/CEE  del  Consiglio,
          del  27  giugno  1985,  come  modificata  dalla   direttiva
          97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997. 
              2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale
          e' obbligatorio e vincolante per tutte  le  opere  ad  esso
          soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso,
          secondo le previsioni della presente sezione;  il  permesso
          di costruire non puo' essere rilasciato se non e'  concluso
          il procedimento di valutazione di impatto ambientale. 
              3. Sono  esclusi  dalla  procedura  di  valutazione  di
          impatto ambientale gli  interventi  destinati  alla  difesa
          nazionale in vista  di  un  pericolo  imminente  ovvero  in
          seguito a calamita' per le quali sia  stato  dichiarato  lo
          stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24
          febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di  esclusione  sono
          emanati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,  di  concerto   con   i   Ministri
          interessati,  nel  rispetto   delle   norme   vigenti   che
          garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
          sulla eventuale deroga. 
              4. Per  le  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi
          soggetti a screening o valutazione  di  impatto  ambientale
          regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
          emesso dal CIPE, previa  valutazione  da  esprimersi  dalle
          regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165. 
              5.  L'autorizzazione  ambientale  integrata,  per   gli
          insediamenti   produttivi,   e'   regolata   dal    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e
          procedimento.". 
              "Art. 183 (Procedure (art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art.
          2, d.lgs. n. 189/2005) 
              1. L'istruttoria sui progetti relativi  alle  opere  di
          cui  all'art.  182,  comma  1,  e'  eseguita  al  fine   di
          individuare, descrivere e valutare,  in  modo  appropriato,
          per  ciascun  caso  particolare,  gli  effetti  diretti   e
          indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 
              l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria,
          il clima e il paesaggio; i beni materiali e  il  patrimonio
          culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto
          non previsto dal presente codice  e  dall'allegato  tecnico
          trovano applicazione le norme del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 
              2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo
          studio  di  impatto  ambientale.  Lo  studio   di   impatto
          ambientale e' redatto secondo le direttive  comunitarie  in
          materia  e  le   norme   dell'allegato   tecnico   di   cui
          all'allegato  XXI.  In   ogni   caso   esso   deve   almeno
          comprendere: una descrizione del progetto con  informazioni
          relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;  una
          descrizione delle misure previste per  evitare,  ridurre  e
          possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati
          necessari per individuare e valutare principali effetti che
          il  progetto  puo'  avere  sull'ambiente;  una  descrizione
          sommaria delle principali alternative prese  in  esame  dal
          committente con indicazione delle principali ragioni  della
          scelta sotto  il  profilo  dell'impatto  ambientale;  dati,
          analisi e informazioni relative al  progetto  stesso,  alla
          utilizzazione delle risorse  naturali,  alla  emissione  di
          inquinanti,  alla  creazione  di  sostanze  nocive  e  allo
          smaltimento dei rifiuti.  Il  soggetto  aggiudicatore  deve
          redigere una relazione sui metodi di previsione  utilizzati
          per la valutazione dell'impatto ambientale e  delle  misure
          previste per evitare, ridurre ed  eventualmente  compensare
          effetti  negativi  rilevanti  del  progetto  sull'ambiente,
          nonche'  consegnare  un   riassunto   non   tecnico   delle
          informazioni trasmesse e indicare le eventuali  difficolta'
          riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di
          infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
          informazioni  sull'impatto  ambientale  determinato   dalla
          realizzazione degli altri lotti secondo le  scelte  seguite
          nel progetto presentato. 
              3.  Il  progetto  comprendente  lo  studio  di  impatto
          ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo
          182, comma 1,  e'  trasmesso  dal  soggetto  proponente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  tiene  conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di
          propria competenza, delle eventuali  osservazioni  ad  esso
          rimesse dai soggetti pubblici e  dai  privati  interessati,
          nel termine di trenta giorni dalla  data  di  presentazione
          della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o
          dell'autorita' proponente. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e, per le opere incidenti su aree  sottoposte  a
          vincolo di tutela culturale o  paesaggistica,  il  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni
          dalla data di presentazione della documentazione  da  parte
          del soggetto  aggiudicatore  o  dell'autorita'  proponente,
          provvedono ad emettere la valutazione sulla  compatibilita'
          ambientale   dell'opera,   comunicandola    alle    regioni
          interessate e al Ministro delle infrastrutture nonche', per
          le opere di cui all'articolo 179, anche al  Ministro  delle
          attivita' produttive. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  a  tale  fine  si   avvale   della
          commissione prevista dall'articolo 184. 
              6. Il provvedimento  di  compatibilita'  ambientale  e'
          adottato dal  CIPE,  contestualmente  all'approvazione  del
          progetto preliminare. In  caso  di  motivato  dissenso  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o  del
          Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  l'adozione
          del provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata
          al Consiglio dei Ministri,  che  vi  provvede  nella  prima
          riunione  utile  successiva.  Sul  progetto  definitivo  si
          procede   alla   verifica   di   ottemperanza   ai    sensi
          dell'articolo 185, comma 4.". 
              "Art.  184  (Contenuto  della  valutazione  di  impatto
          ambientale (art. 19, d.lgs. n. 190/2002) 
              1. La valutazione di impatto ambientale  individua  gli
          effetti diretti e indiretti di  un  progetto  e  delle  sue
          principali  alternative,   compresa   l'alternativa   zero,
          sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque
          di superficie e  sotterranee,  sull'aria,  sul  clima,  sul
          paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui
          beni  materiali  e  sul  patrimonio  culturale,  sociale  e
          ambientale  e  valuta  inoltre   le   condizioni   per   la
          realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 
              2. abrogato 
              3. abrogato.". 
              "Art. 185 (Compiti della commissione speciale VIA (art.
          20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
              1. La commissione provvede all'istruttoria  tecnica  di
          cui  all'articolo  184  e,  entro  sessanta  giorni   dalla
          presentazione  del   progetto   da   parte   del   soggetto
          proponente,  esprime  il  proprio   parere   sul   progetto
          assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale. 
              2. Ove la commissione verifichi  l'incompletezza  della
          documentazione presentata, il termine indicato al  comma  1
          e'  differito  di   trenta   giorni   per   le   necessarie
          integrazioni. 
              3. Le integrazioni sono richieste entro  trenta  giorni
          dall'apertura della procedura; nel caso in cui il  soggetto
          aggiudicatore   non   abbia   provveduto   alle   richieste
          integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
          ritiene negativo. 
              4. La commissione: 
              a) comunica ali Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
          proponente, eventuali difformita' tra questo e il  progetto
          preliminare; 
              b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni
          da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza
          del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento
          di compatibilita' ambientale e sull'esatto adempimento  dei
          contenuti  e  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  di
          compatibilita' ambientale. 
              5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello
          preliminare,   la   commissione   riferisce   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio il  quale,  ove
          ritenga, previa valutazione della commissione  stessa,  che
          la  differenza  tra  il  progetto  preliminare   e   quello
          definitivo   comporti   una   significativa   modificazione
          dell'impatto globale del progetto  sull'ambiente,  dispone,
          nei trenta giorni dalla comunicazione  fatta  dal  soggetto
          aggiudicatore,  concessionario   o   contraente   generale,
          l'aggiornamento dello studio di  impatto  ambientale  e  la
          nuova   pubblicazione   dello   stesso,   anche   ai   fini
          dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei  soggetti
          pubblici e privati interessati. 
              L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo'
          riguardare la  sola  parte  di  progetto  interessato  alla
          variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti  e
          delle   prescrizioni   di   cui   al    provvedimento    di
          compatibilita'  ambientale,  il  citato  Ministro,   previa
          diffida    a     regolarizzare,     fa     dare     notizia
          dell'inottemperanza in sede di Conferenza  di  servizi,  al
          fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria. 
              6. Qualora  si  riscontrino  violazioni  degli  impegni
          presi  ovvero  modifiche  del   progetto   che   comportino
          significative  variazioni   dell'impatto   ambientale,   la
          commissione riferisce al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, il quale ordina al soggetto  gestore
          di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al  CIPE  la
          sospensione dei lavori e  il  ripristino  della  situazione
          ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
          provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8  e  9  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349. 
              7. Ai fini delle verifiche di cui  al  comma  6,  prima
          dell'inizio  dei  lavori   e'   comunicata   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  la  relativa
          data ed e' trasmesso  allo  stesso  Ministero  il  progetto
          esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
          e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato  XXI,
          ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo  20,  comma
          4.  Al  predetto  Ministero  sono   anche   tempestivamente
          trasmesse  eventuali  varianti  progettuali,  ivi  comprese
          quelle  derivanti  dalle  attivita'  di  verifica  di   cui
          all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo
          allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La  commissione,
          su  richiesta  dei  soggetti  esecutori  dell'opera,   puo'
          fornire le  proprie  indicazioni  sulla  interpretazione  e
          applicazione   del    provvedimento    di    compatibilita'
          ambientale. 
              8. I commi 4 e 5  non  si  applicano  al  caso  di  VIA
          espressa su progetti definitivi, fermo restando  il  potere
          di  impartire  prescrizioni   con   il   provvedimento   di
          compatibilita' ambientale.".