(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 216)
 
                              Art. 216 
 
          (Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario) 
 
 
  1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del  credito
erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al
giudice ordinario ai sensi del Libro  III  del  codice  di  procedura
civile, il  pubblico  ministero  contabile,  svolti,  se  necessario,
accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le  condizioni  di
solvibilita'  del  debitore   e   la   proficuita'   dell'esecuzione,
nell'ambito  dell'esercizio  dei   poteri   di   vigilanza   di   cui
all'articolo  214,  comma  6,  e  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione  o  ente
esecutante  puo'  fornire  istruzioni  finalizzate  al  tempestivo  e
regolare svolgimento delle attivita' esperibili  innanzi  al  giudice
dell'esecuzione. 
 
 
  2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione  tiene  informato
il  pubblico  ministero  dell'andamento  della  procedura  esecutiva,
sottoponendo alla  sua  valutazione  le  problematiche  eventualmente
insorgenti al riguardo. 
 
 
  3.  Il  credito  erariale  e'  assistito  da  privilegio  ai  sensi
dell'articolo  2750  del  codice  civile.  Ai  fini  del   grado   di
preferenza, il  privilegio  per  il  credito  erariale  derivante  da
condanna della Corte dei conti sui beni mobili e  sui  beni  immobili
segue, nell'ordine, quelli per i crediti  indicati,  rispettivamente,
negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.