(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 217)
 
                              Art. 217 
 
                     (Giudice dell'ottemperanza) 
 
 
  1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica  e
nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che  ha  emesso
la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza. 
 
 
  2. Il giudice unico esercita  i  poteri  inerenti  al  giudizio  di
ottemperanza per l'esecuzione delle  sentenze  emesse  dalle  sezioni
giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali
d'appello,  nonche'  per  le  sentenze  confermate  in  appello   con
motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e  conformativo
delle sentenze di primo grado. 
 
 
  3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze  emesse  dalle
sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.