Art. 219 
 
               Estensione delle verifiche di collaudo 
 
                   (art. 192, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  L'organo  di   collaudo   trasmette   formale   comunicazione
all'esecutore e al  responsabile  del  procedimento  del  prolungarsi
delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo  141,  comma
1,  del  codice  e  delle  relative  cause  con  la  indicazione  dei
provvedimenti da assumere per la ripresa  e  il  completamento  delle
operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi  attribuibili  all'organo
di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non
superiore a trenta giorni  per  il  completamento  delle  operazioni,
trascorsi inutilmente i quali, propone alla  stazione  appaltante  la
decadenza   dell'incarico,   ferma   restando   la    responsabilita'
dell'organo suddetto per i  danni  che  dovessero  derivare  da  tale
inadempienza. 
    2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro e'  effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo  di  collaudo
giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore  rientri
l'acquisizione di  concessioni,  autorizzazioni,  permessi,  comunque
denominati,  anche  ai   fini   dell'espletamento   delle   procedure
espropriative, il collaudatore  accerta  il  tempestivo  e  diligente
operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti
per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento. 
    3. La stazione appaltante  puo'  richiedere  al  collaudatore  in
corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste  di  proroga  e
situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto. 
 
          Note all'art. 219 
              - Il testo dell'art. 141, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 141  (Collaudo  dei  lavori  pubblici)  -  1.  Il
          regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
          il quale deve essere effettuato  il  collaudo  finale,  che
          deve avere luogo non oltre sei  mesi  dall'ultimazione  dei
          lavori, salvi  i  casi,  individuati  dal  regolamento,  di
          particolare complessita' dell'opera da collaudare,  in  cui
          il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il medesimo
          regolamento definisce altresi'  i  requisiti  professionali
          dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori,  la
          misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita'
          di  effettuazione  del  collaudo   e   di   redazione   del
          certificato di collaudo  ovvero,  nei  casi  previsti,  del
          certificato di regolare esecuzione."