(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 219)
 
                              Art. 219 
 
                         (Norma finanziaria) 
 
 
  1. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente  codice  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.