Art. 22. 1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.".
Note all'art. 22: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 99, comma 2, del citato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "2. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonche' a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente".